Con la Nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di rateizzare la somma dovuta ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994 nell’ambito della procedura di regolarizzazione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’INL precisa che, una volta accertato l’adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, il contravventore può beneficiare del meccanismo estintivo previsto dalla normativa esclusivamente mediante il pagamento, entro trenta giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la violazione contestata.
Tale versamento, insieme all’ottemperanza della prescrizione, costituisce infatti un requisito essenziale per l’estinzione della contravvenzione prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 758/1994. Proprio per questa ragione, secondo l’INL, non trova applicazione l’art. 26 della Legge n. 689/1981 che disciplina la rateizzazione delle sanzioni amministrative, con la conseguenza che l’organo di vigilanza non è autorizzato a concedere alcuna forma di pagamento dilazionato.
Diversa è invece la situazione delle ammende irrogate in sede penale mediante sentenza o decreto penale di condanna. In tali circostanze, la rateizzazione può essere disposta dal giudice ai sensi dell’art. 133-ter del Codice Penale.
L’orientamento illustrato dall’Ispettorato trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha ribadito come il pagamento della somma prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 758/1994 debba avvenire integralmente e nel termine perentorio di trenta giorni. Il mancato rispetto di tale termine impedisce il perfezionamento della procedura estintiva della contravvenzione.
A sostegno di tale interpretazione, l’INL richiama inoltre una precedente nota del 17 settembre 2019, nella quale è stato precisato che il pagamento effettuato oltre il termine previsto non determina l’estinzione del reato e che le somme eventualmente versate tardivamente non possono essere imputate o compensate con la successiva pena pecuniaria eventualmente applicata dal giudice, dovendo invece essere restituite all’interessato.
La posizione espressa dall’Ispettorato evidenzia quindi la netta distinzione tra la procedura amministrativa di regolarizzazione disciplinata dal D.Lgs. 758/1994 e l’eventuale ammenda irrogata in sede giudiziaria, istituti che presentano finalità e discipline differenti e che non possono essere considerati intercambiabili.
In conclusione, la Nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026 conferma che la somma dovuta ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994 non può essere rateizzata né dilazionata: il pagamento deve essere effettuato integralmente entro trenta giorni, pena la mancata estinzione della contravvenzione.
In allegato il testo integrale della Nota.