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News - 29/10/2026

Impianti di interesse strategico nazionale – Conversione in legge D.L. 154/2026

La legge 23 ottobre 2026 n.196 è stata pubblicata nella G.U. n. 249 del 26 ottobre 2026

Nella G.U. n. 249 del 26 ottobre 2026 è stata pubblicata la Legge 23 ottobre 2026, n. 196: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategico nazionale.

Viene, in particolare, modificata la lettera g) dell’articolo 208, comma 11, del D.Lgs.152/2006, cioè la norma sull’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il Provvedimento quindi produce due importanti effetti:

  1. Il primo vale per tutti i gestori. Le garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo quando l’impianto entra effettivamente in esercizio. Per le imprese il vantaggio è concreto: viene superata la prassi di chiedere la garanzia già al rilascio dell’autorizzazione, che immobilizzava risorse per impianti mai avviati. Per le garanzie sulla gestione delle discariche, anche dopo la loro chiusura, resta il rinvio all’articolo 14 del D.Lgs.36/2003;
  2. Il secondo consiste in una deroga per le società ammesse all’amministrazione straordinaria. Per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le garanzie finanziarie, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore. La garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia, senza necessità di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai periodi successivi o alle modalità di escussione. Resta fermo che, in ogni caso, nessuna attività di discarica può essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria.

Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2026

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