Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del 24 aprile 2024 che modifica la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.251 del 28-10-2026) il Decreto Legislativo 28 settembre 2026, n. 197: Attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.
Il Decreto Legislativo modifica il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale).
In particolare:
- L’articolo 4 (Finalità);
- L’art.5 (Definizioni);
- L’art.6 (Oggetto della disciplina);
- L’art.7 (Competenze in materia di VAS e di AIA);
- L’art.8-bis (Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale – IPPC);
- L’art.9 (Norme procedurali generali);
- L’art.10 (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale);
- L’art.26 (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori);
- L’art.29-bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili);
- L’art.29-ter (Domanda di autorizzazione integrata ambientale);
- L’art.29-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale);
- L’art.29-quinquies (Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale);
- L’art.29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale);
- L’art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale);
- L’art.29-octies (Rinnovo e riesame);
- L’art.29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore);
- L’art.29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale);
- L’art.29-undecies (Incidenti o imprevisti);
- L’art.29-duodecies (Comunicazioni);
- L’art.29-terdecies (Scambio di informazioni);
- L’art.29-quaterdecies (Sanzioni);
- L’art.32-bis (Effetti transfrontalieri);
- L’art.33 (Oneri istruttori);
- L’art.34 (Norme tecniche, organizzative e integrative);
- L’articolo 237-quinquies (Domanda di autorizzazione);
- L’articolo 237-quaterdecies (Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento);
- L’articolo 273 (Grandi impianti di combustione);
- 275 (Emissioni di cov);
- 298-bis (Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio).
Inoltre, vengono modificati alcuni allegati.
Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2026
Seguiranno aggiornamenti e approfondimenti a cura dell’Area competente.