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News - 30/11/2011

Credito di imposta per ricerca scientifica – Art. 1, DL 13 maggio 2011, n. 70 - Circolare Agenzia delle entrate n. 51 del 28 novembre 2011

Si comunica che è stata pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate la circolare recante chiarimenti della disciplina del credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, c.d. decreto sviluppo.

La circolare si sofferma sui presupposti soggettivi e oggettivi nonché sulle modalità e termini di fruizione del credito di imposta, confermando le interpretazioni sostenute da Confindustria.
Si segnalano, nel seguito, le soluzioni interpretative adottate con riguardo alle questioni di maggior rilievo per le imprese e più controverse:
  • Imprese beneficiarie: viene chiarito che il credito di imposta è riservato a tutte le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca commissionati a Università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano. Possono accedere alla misura agevolativa anche le imprese di recente costituzione o quelle che si costituiscono successivamente alla data di entrata in vigore del decreto sviluppo (14 maggio 2011). Per queste imprese, che potrebbero non avere un triennio di riferimento per il calcolo della media , la circolare precisa che la media è calcolata sul minor periodo che decorre dall’esercizio di costituzione;
  • Strutture finanziabili: la circolare precisa che le imprese, per poter beneficiare dell’agevolazione, devono verificare che la struttura a cui intendono commissionare il progetto di ricerca sia riconducibile alle categorie indicate nel comma 3, lett. a) dell’art. 1 del decreto sviluppo, nonché nelle c.d. “altre strutture finanziabili” che dovranno essere individuate con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’agenzia delle entrate precisa, da noi richiesto che, non essendo prevista alcuna esclusione fondata sulla residenza, l’attività di ricerca può essere commissionata anche ad università o enti e organismi di ricerca non residenti nel territorio italiano;
  • Ricerca agevolabile: tenuto conto del generico riferimento normativo ai progetti di “ricerca”, l’Agenzia delle entrate conferma che sono agevolabili sia le attività di ricerca fondamentale (o di base), sia la ricerca industriale sia l’attività di sviluppo precompetitivo, purché commissionate ai soggetti di cui alla lett. a) del comma 3), con esclusione, quindi, della c.d. ricerca interna;
  • Momento di effettuazione degli investimenti.   Confermando quanto sostenuto da Confindustria, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, al fine di individuare il momento di realizzazione dell’investimento, tenuto conto che si tratta di ricerca commissionata a soggetti esterni, occorra far rifermento alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte dell’impresa beneficiaria. E’ pertanto possibile agevolare i progetti di investimento avviati in data anteriore al periodo di applicazione per la parte dei costi sostenuti, secondo le predette regole, nei periodi di imposta di vigenza del beneficio;
  • Calcolo della media degli investimenti: il credito di impostacompete per gli investimenti in ricerca che eccedono gli investimenti in ricerca effettuati “nel triennio 2008-2010”. Nonostante il richiamo al “triennio”, anche al fine di tener conto dei soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, è precisato che il triennio di riferimento è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione. Conseguentemente occorrerà far riferimento ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2010, al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2008. Il periodo di riferimento rimane immutato per entrambi i periodi di vigenza dell’agevolazione, trattandosi, in buona sostanza, di una media fissa. Infine, come auspicato da Confindustria, è stato infine chiarito che nel computo della media occorre considerare la medesima tipologia di investimenti indicati dalla norma come agevolabili e cioè gli investimenti relativi a progetti commissionati ad Università, enti pubblici di ricerca e organismi di ricerca. La media va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali costi non sono stati sostenuti; pertanto, nell’ipotesi in cui nei periodi di imposta di riferimento non sono stati sostenuti costi di ricerca per progetti commissionati ad Università, enti pubblici di ricerca e organismi di ricerca, il credito di imposta risulterà pari al 90% dei costi agevolabili sostenuti nei due periodi di vigenza dell’agevolazione.
  • Termini di utilizzo del credito di imposta: il credito di imposta e’ fruibile“in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzazione dell’investimento incrementale”. A tale riguardo, la circolare precisa che per i crediti maturati in riferimento agli investimenti realizzati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 (2011, peri soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) la fruizione è consentita per 1/3 dell’importo maturato nel medesimo periodo di imposta e nei due successivi; per i crediti maturati in riferimento ad investimenti realizzati nel secondo periodo di imposta agevolato (2012, peri soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) la fruizione è consentita per 1/3 dell’importo maturato nel medesimo periodo di imposta e nei due successivi.La quota corrispondente ad 1/3 del credito di imposta maturato rappresenta il limite massimo di fruibilità per ciascuno dei tre anni di utilizzo. In caso di mancata fruizione in tutto o in parte del credito, l’ammontare non utilizzato potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità ordinarie.
  • Cumulabilità:  chiarito che il credito di imposta per ricerca scientifica è cumulabili con altre agevolazioni o contributi pubblici, salvo che le norme disciplinanti tali agevolazioni dispongano diversamente. Resta fermo, in ogni caso, che l’importo risultante dal cumulo dei benefici non deve risultare superiore ai costi sostenuti.
Per maggiori approfondimenti consultare la circolare allegata

Allegati

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