Lo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’art. 24 della legge 5 maggio 2009, n.
Lo schema del decreto legislativo allegato è composto da due articoli.
L’articolo 1 è suddiviso in tre commi.
In particolare, il comma 2 dello schema di decreto legislativo in esame reca una modifica dell’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Tale modifica si rende necessaria al fine di salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all’articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che a decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possano essere concordate tra lo Stato e le Regioni previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali.
Il comma 3 dello schema di decreto legislativo in esame reca l’abrogazione del comma 3, dell’articolo 12 del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Tale comma dispone che le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ovvero quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, siano erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Viene così eliminata la previsione del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio.
L’articolo 2 stabilisce la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all’Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In tal modo, viene fugato qualsiasi dubbio interpretativo sull’eventuale patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.