Il DL Sviluppo bis torna ad occuparsi del contratto di rete e, con una norma ad hoc, chiarisce la portata del principio della soggettività giuridica introdotto dal DL 83/2012: l'acquisto della soggettività giuridica nel contratto di rete è facoltativo, non obbligatorio e l'esercizio dell'opzione è rimesso alla volontà dei partecipanti alla rete.
In particolare, il comma 2 dell'articolo 45 prevede che la rete, nel caso in cui sia prevista la costituzione del fondo patrimoniale e dell’organo comune, può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede e, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete acquista soggettività giuridica.
L’obiettivo - come si evince dalla relazione illustrativa del DL Sviluppo bis - è di regolare in maniera semplice ed univoca la possibilità che le imprese partecipanti alla rete, su base volontaria, chiedano il riconoscimento della soggettività giuridica.
Il comma 4 dell’articolo 32 del DL Sviluppo bis specifica che il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è necessariamente dotato di personalità giuridica, la cui acquisizione è dunque rimessa alla volontà dei partecipanti alla rete.
Con il DL Sviluppo bis viene inoltre definito meglio il potere di rappresentanza dell’organo comune e chiarito che questo agisce in rappresentanza della rete nel caso in cui la rete acquisisca soggettività giuridica; in assenza, l’organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, che partecipano alla rete, a meno che non sia diversamente disposto nel contratto.
Il potere di rappresentanza può essere esercitato:
- nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni;
- nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito;
- nelle procedure inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento;
- nelle procedure di utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garanti la genuinità della provenienza.
Altra novità riguarda gli adempimenti pubblicitari per l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese: per il contratto di rete nel settore agricolo, viene prevista come ulteriore modalità idonea a soddisfare le formalità prescritte dalla legge per rendere opponibile ai terzi l’accordo quella della redazione dello stesso con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Sempre in tema di adempimenti pubblicitari, è stata soppressa la disposizione, introdotta dal DL 83/2012, che stabiliva che nel caso in cui il contratto prevedeva l’istituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune, la pubblicità si intendeva adempiuta con l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo in cui ha la sede la rete.