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News - 07/01/2013

Decreto Moratoria rate di finanziamenti agevolati a valere sul FAR

In merito a quanto stabilito dall’art. 26 del Decreto Legge n° 83 del 22.06.2012, convertito con Legge 134/2012, in relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per la realizzazione di progetti di R&S, è stato adottato il D.M. n. 948/Ric del 19.12.2012, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, che definisce le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati, ossia la sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte delle imprese.


CASISTICHE


1. Le imprese che non abbiano pagato una singola rata o che ne abbiano una a scadenza possono richiedere che, per i finanziamenti agevolati ancora in essere, il pagamento della quota capitale di una rata con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013 sia sospeso per un periodo di dodici mesi.

Per beneficiare della moratoria le imprese devono presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio, unica modalità di presentazione dell'istanza. Non saranno accettate domande presentate in forme diverse.

In caso di rata a scadenza la domanda deve essere presentata prima della data di scadenza della rata per la quale si richiede la sospensione; in caso di rata già scaduta alla data di pubblicazione del decreto, ovvero vada a scadenza entro i successivi sessanta giorni dalla predetta data, la domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Gli interessi relativi alla rata sospesa devono essere comunque corrisposti alla scadenza originaria della rata oggetto di moratoria, ovvero, qualora la rata risulti già scaduta alla data dell'atto d'impegno trasmesso all’impresa dal Ministero in cui è riportato il piano di ammortamento aggiornato del finanziamento agevolato, entro sessanta giorni dalla predetta data. In quest’ultimo caso, l'impresa è altresì tenuta a corrispondere, a pena di decadenza dal beneficio, gli interessi di mora calcolati sull'importo della rata scaduta e non pagata, ovvero, nel caso di rata pagata solo in misura parziale, sull'importo residuo da pagare della rata scaduta, per il periodo intercorrente dalla data originaria di scadenza della predetta rata sino alla data di presentazione della domanda di sospensione.

Per effetto della moratoria il piano di ammortamento del finanziamento agevolato originario trasla di dodici mesi. Pertanto, il pagamento della rata sospesa, comprensivo sia della quota capitale che della quota interesse maturata nel periodo di traslazione, deve essere effettuato dall'impresa dodici mesi dopo la data di scadenza della medesima rata sospesa e, conseguentemente, i pagamenti delle rate non scadute devono essere effettuati dodici mesi dopo le rispettive date di scadenza indicate nel piano di ammortamento originario.

 

2. Le imprese che non abbiano pagato due o più rate del finanziamento agevolato e nei confronti delle quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di revoca delle agevolazioni possono accedere alla moratoria delle rate del finanziamento agevolato attraverso:

a) la richiesta di sospensione del pagamento della quota capitale relativa all'ultima rata scaduta e non pagata alla data di presentazione della domanda con le stesse modalità previste per le imprese che non abbiano pagato una singola rata o che ne abbiano una a scadenza;

b) la restituzione graduale delle somme dovute, ad un tasso di interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, per un importo complessivo pari alle ulteriori e precedenti rate, rispetto alla rata oggetto di moratoria, già scadute e non pagate, ciascuna delle quali maggiorata degli interessi di mora calcolati per il periodo intercorrente dalla data di scadenza della rata sino alla data di presentazione della domanda.

Anche in questo caso le imprese per beneficiare della moratoria devono presentare apposita domanda tramite il sito internet https://roma.cilea.it/sirio, unica modalità di presentazione dell'istanza. Non saranno accettate domande presentate in forme diverse.

In caso di mancato pagamento di una rata, protratto per oltre 6 mesi, l'impresa decade dal beneficio della restituzione graduale e il Ministero dispone la revoca delle agevolazioni sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento degli interventi del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR).

 

3. Le imprese nei confronti delle quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stato emesso il provvedimento di revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione della rate ma non sia stata ancora disposta l'iscrizione a ruolo delle somme da queste dovute, possono richiedere al Ministero la possibilità di restituzione graduale degli importi dovuti, così come risultanti dal provvedimento di revoca delle agevolazioni, fino ad un massimo di otto rate semestrali costanti posticipate, ad un tasso di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Le rate semestrali avranno scadenza il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno, a decorrere dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di presentazione della domanda.

In caso di mancato pagamento di una rata, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della rata non pagata, l'impresa decade dal beneficio della restituzione graduale e l'importo dovuto è iscritto a ruolo.

 

Ai fini dell'accesso alla restituzione graduale delle agevolazioni, nessuna garanzia è richiesta all'impresa beneficiaria.

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