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News - 09/01/2013

Art. 62 - Novità riguardanti le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 294 del 18 dicembre 2012) la legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha convertito – con modificazioni - il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (di seguito “Decreto Crescita”).

Il Decreto Crescita contiene due disposizioni che modificano alcuni aspetti dell’articolo 62 del decreto legge n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, che, come noto, ha introdotto in Italia un'articolata disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari.

Gli interventi emendativi riguardano, in particolare, l’ambito di applicazione della nuova disciplina e il profilo della forma scritta dei contratti.

Sotto il primo profilo, è stata esclusa tout court l’applicabilità dell’intera disciplina contenuta nell’articolo 62 ai contratti conclusi fra imprenditori agricoli, i quali non costituiscono “cessioni” ai sensi di tale normativa.

In secondo luogo, ferma restando l'affermazione normativa dell’obbligatorietà della forma scritta, si prevede che la mancata indicazione degli elementi essenziali (durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento) per iscritto non è più punita con la sanzione della nullità del contratto. Viene quindi meno anche il potere del giudice di rilevarne d’ufficio l’invalidità. Tuttavia, è rimasto in vigore il potere dell’Autorità antitrust di irrogare sanzioni “amministrative” pecuniarie (da 516,00 a 20.000,00 euro) nelle ipotesi di violazione dell'obbligo di forma scritta.

Ad una prima valutazione, l’esclusione delle transazioni che avvengono tra imprenditori agricoli appare irragionevole, poiché determina un’ingiustificata disparità di trattamento proprio rispetto ai soggetti che avrebbero dovuto essere maggiormente tutelati dalla controversa riforma. Poco coerente appare anche la seconda modifica, in quanto la conferma del potere dell’Autorità antitrust di sanzionare le parti che non rispettino i vincoli formali conferma, nei fatti, l'obbligo di conclusione dei contratti per iscritto. Obbligo che, si rammenta, può essere adempiuto avvalendosi delle semplificazioni contenute nel Decreto attuativo dell’articolo 62.

 

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