In premessa, si sottolinea che il procedimento di analisi del rendiconto generale della Corte è stato svolto in contraddittorio con l'Amministrazione: sono stati uditi i rappresentanti dell'Amministrazione regionale ed esaminate le osservazioni prodotte per iscritto dall'Amministrazione nonchè quelle esposte oralmente nell'adunanza del 12 dicembre 2012.
Il controllo sulla gestione, anche finanziaria, esercitato dalla Corte dei conti, tende - in una accezione più ampia del principio di legalità, comprendente anche la rispondenza al principio di buona amministrazione di cui all’articolo 97Cost. - a valutare l’operato dell’Amministrazione in termini collaborativi, in funzione di stimolo all’efficienza delle scelte gestionali ed in una logica anche di autorevisione delle regole e dei comportamenti da parte della stessa Amministrazione.
Nelle conclusioni della delibera, le criticità emerse possono essere così riassunte:
- Dall'analisi dei dati contabili trasmessi dall’Amministrazione (riferiti all’iscrizione in bilancio dei conferimenti di incarichi esterni) si evince l’inidoneità e/o la non congruenza della documentazione contabile a fornire tutte le informazioni necessarie a dare spiegazioni alle operazioni gestionali sottostanti, nonché la difficoltà di effettuare un riscontro chiaro ed esaustivo delle causali di pagamento, anche per la stessa Amministrazione, in violazione dei principi di chiarezza e comprensibilità del bilancio. Sussiste, presumibilmente, una distorsione nel funzionamento del controllo di regolarità contabile, di cui all’articolo 55 della l. r. 25/2001, che deve essere corretta e superata.
- La frammentazione delle tipologie di variazioni di bilancio estende l’ambito di applicazione delle variazioni oltre i confini della ragionevolezza e ne impedisce un sostanziale e un proficuo controllo, anche da parte della stessa Amministrazione. Così come normata, essa si presta a divenire, snaturando la ratio dell’istituto, lo strumento per ripristinare, nel corso della gestione, la dotazione di poste contabili inizialmente sottostimate. Si invita, pertanto, l’Amministrazione a valutare attentamente tale problematica.
- La determinazione “fluida” del ricorso al mercato e ai mutui per nuovi investimenti, il cui importo non è mai certo e definito al momento in cui vengono effettuate le scelte contenute nei documenti programmatori, costituisce una grave criticità gestionale, che reca nocumento sia al principio della certezza del livello “massimo” di ricorso all’indebitamento, sia alla possibilità concreta di operare consapevolmente scelte gestionali.
- Con riferimento alla specifica analisi dei mezzi di copertura del disavanzo di amministrazione 2009 e 2010, come determinati dalle leggi di assestamento 2010 e 2011, si invita l’Amministrazione all’applicazione dei principi contabili di veridicità ed affidabilità in sede di redazione del bilancio di previsione, principi espressi, già da alcuni anni, dall’Osservatorio degli Enti locali ed oggi divenuti principio normativo a carattere generale (vincolanti anche per le Regioni) per il richiamo operato ad essi dal d. lgs. 118/2001 – Allegato 1 - principio n. 5 .
- Si rileva la mancata rappresentazione contabile del valore dell’operazione San. Im. nel bilancio consuntivo 2010 della regione Lazio, valore che viene, invece, indicato con riferimento all’esposizione debitoria regionale nei dati forniti dall'Osservatorio del debito della Regione Lazio.
- Si evidenzia la carenza a livello di governo regionale del documento programmatorio DPRFR (come modificato dalla legge n. 196/2009), mancanza che - in un quadro finanziario regionale che deve, nel suo complesso, tendere alla riduzione della spesa - priva il decisore politico di un utile strumento di programmazione. (ndr l'ultimo documento di programmazione risale al 2008)
- Le strutture regionali, che ai sensi dell’articolo 25 della l. r. n. 2/2004 sono competenti al controllo e monitoraggio della spesa del personale degli enti e le aziende della regione Lazio, comprese le S.p.a. a partecipazione maggioritaria, non sono state (negli anni precedenti al 2010) e non sono tuttora in grado di quantificare il peso effettivo del personale delle società partecipate rispetto alla spesa del personale, nonché il rispetto della normativa statale vincolistica in materia da parte degli organismi partecipati. Sul punto si evidenzia l’improrogabile necessità che tali dati vengano acquisiti e fatti oggetto di accurata analisi da parte dell’Amministrazione, che non ha prodotto osservazioni in sede di controdeduzioni, anche al fine di ottemperare al disposto del d. l. n. 1/2012 e del d.l. 174/2012.
- Sebbene gli oneri del personale degli enti parco e riserve naturali abbiano sempre gravato sul bilancio regionale - capitolo E21501 “Oneri del personale dei parchi e delle riserve naturali (LL. RR. 46/77 e 29/97)”- tali somme non siano mai state computate, ante 2011, nella spesa di personale della regione.
- La rilevata criticità circa la coesistenza nell’organizzazione di vertice di due livelli di governo sostanzialmente sovrapponibili, cioè l’alta dirigenza amministrativa, costituita dai Direttori di Dipartimento, e la figura del Segretario Generale, non ha costituito oggetto di osservazioni in sede di controdeduzioni. Sul punto si invita l’Amministrazione ad una riflessione, anche con riferimento alla compatibilità tra la norma regionale (art. 12 della l. r. 6/2002) e regolamentare (art. 4 del R. r. 1/2002) e l’articolo 3 d. lgs. 300/1999, come modificato dall’articolo 1 d.lgs. 287/2002.
- La previsione nel regolamento della Giunta regionale (art.5) di un limite minimo di compenso per il consulente esterno, al di sotto del quale è sottratta all’Amministrazione ogni valutazione in merito all’attività da svolgere, al prodotto consegnato nonché all’utilità conseguita non appare rispettoso del principio di proporzionalità e congruità del compenso. Su questo aspetto, nonché sulla possibilità dell’erogazione di anticipi trimestrali dei compensi ai consulenti si sollecita una riflessione dell’Amministrazione, che non ha prodotto in contraddittorio alcuna osservazione.
- Non risulta superata, dalla documentazione prodotta in sede di controdeduzioni, la rilevata criticità della mancata contezza degli incarichi consulenziali affidati dalle Direzioni regionali, delle somme impegnate, dei nominativi dei consulenti incaricati, degli oggetti degli incarichi, con la conseguente impossibilità per l’Amministrazione effettuare un reale monitoraggio e controllo della spesa effettuata a tale titolo. Sul punto si evidenzia la necessità che tali dati vengano organizzati in maniera sistematica e fatti oggetto di accurata analisi da parte dell’Amministrazione.
- Ai fini di un rispetto sostanziale dell’art. 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), nonché per una reale trasparenza dell’operato amministrativo, anche ai sensi della l. r. 1/2011, si suggerisce che l’elenco delle consulenze affidate a soggetti esterni all’Amministrazione resti pubblicato sul sito WEB e visibile a terzi con riferimento ad un arco temporale almeno triennale a scorrimento.
- L’ufficio legale risulta mancante di un sistema informatico, che consente di quantificare il numero e la tipologia dei procedimenti pendenti e/o conclusi nei singoli gradi di giudizio, l’esito degli stessi e l’entità delle spese processuali in caso di condanna dell’Ente, con evidenti ricadute dirette sul bilancio dell’Ente. La mancanza di tali dati pone grossi interrogativi anche sulle modalità con le quali è stato determinato in pianta organica il numero di avvocati e di personale amministrativo di detto ufficio, sulle modalità di funzionamento dello stesso, nonché sulle modalità di valutazione degli avvocati dipendenti e del personale amministrativo, ai fini della progressioni di carriera e di eventuali indennità legate alla produttività. Non essendo possibile, allo stato, determinare il numero reale degli affari legali gestiti dall’ufficio non risulta, altresì, chiaro in base a quale criterio si proceda all’affidamento delle difese tecniche ad avvocati esterni. Si invita l’Amministrazione, che non ha prodotto osservazioni in sede di controdeduzioni, a voler attentamente esaminare gli aspetti evidenziati nel referto, dal momento che l’istituzione di un ufficio legale regionale rappresenta una scelta discrezionale alternativa rispetto al ricorso, per l’attività di difesa tecnica e consulenziale, all’ Avvocatura dello stato.
- L’attività di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui alla d. l. 112 del 2008, nonostante il numero dei soggetti coinvolti, è concretamente iniziata solo a partire dall’anno in corso, con l’approvazione del regolamento regionale 5/2012. Risulta, infatti, evidente, dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione trasmessa dall’Amministrazione, che negli anni precedenti la gestione del patrimonio immobiliare della Regione è stata lacunosa o, addirittura, carente e disattenta nei suoi elementi basilari (come la redazione di un inventario aggiornato) e ciò ha inevitabilmente determinato un ritardo nella realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge n.112/2008.
- La mancata policy della gestione degli immobili ha, con molta probabilità, determinato mancati introiti economici (es. canoni di locazione non aggiornati o non riscossi) alle casse regionali fino ad arrivare, con riferimento ai beni di natura patrimoniale, ad ipotesi di usucapione da parte di soggetti terzi, aspetti in merito ai quali l’Amministrazione dovrà effettuare le necessarie verifiche, individuando anche le eventuali responsabilità soggettive.
- Con specifico riferimento al Consiglio regionale, si da atto di quanto comunicato con riferimento alle criticità rilevate in materia di accorpamento dei capitoli di bilancio, anomalia rilevata sul Capitolo 6 (Capitolo R11503) e modifica del regolamento del consiglio in materia di consulenze esterne, con riserva di valutare in prosieguo le modalità di attuazione delle volontà manifestate".