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News - 25/07/2013

Risarcimento per irragionevole durata del processo: la mediazione interrompe i termini

Con una sentenza motivata in ben 20 pagine le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito a una vertenza avente ad oggetto la mediazione su domanda di equo indennizzo per durata irragionevole del processo

Anche se la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha escluso la obbligatorietà della mediazione in ogni controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili e se la mediazione non costituisce più condizione di proponibilità della domanda, resta fermo l’effetto della istanza di mediazione d’interruzione della prescrizione e di impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire per equa riparazione, essendo rimasta ferma l’applicazione del decreto, che non è stato dichiarato in contrasto con la carta costituzionale ed è coerente agli intenti deflattivi del contenzioso giudiziario della disciplina legale della mediazione stessa.


Le motivazioni in sintesi

Con una sentenza motivata in ben 20 pagine le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito a una vertenza avente ad oggetto la mediazione su domanda di equo indennizzo per durata irragionevole del processo.

Il diritto al processo giusto e di durata ragionevole è indisponibile e, come tale, non è soggetto a c onciliazione; esso è però sicuramente diverso da quello alla riparazione monetaria di natura patrimoniale della sua violazione di certo disponibil e/oggetto della presente azione, si con fi guri questa come risarcitoria e sorta da lesione della situazione soggettiva indisponibile ovvero come obbligazione ex lege ai sensi dell'art. 1173 c.c. (nei due sensi cfr. da ultimo, per la responsabilità aquiliana, Casso 20 gennaio 2010 n. 1101 e per la obbligazione ex lege Cass. 25 novembre 2011 n. 24962) .

Il sesto comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 , è stato implicitamente ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, che individua quali degli altri commi della stessa norma e degli altri articoli del D. Lgs. n. 28 del 2012 sono in contrasto con la carta fondamentale per eccesso di delega.

La pronuncia del giudice delle leggi lascia ferma la disposizione del sesto comma dell'art. 5 del d ecreto legislativo sulla mediazione, per la quale l' istanza di mediazione interrompe la prescrizione e impedisce che possa operare "per una sola volta" la decadenza di sei mesi per proporre l'azione di equo indennizzo, facendo decorrere un altro termine semestrale per agire, a decorrere dalla data di comunicazione del verbale di chiusura della mediazione ex art. 11 dello stesso decreto legislativo.

Un altro termine di sei mesi comincia a decorrere dal deposito del verbale negativo di conciliazione, per cui la mera comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti, da sola e per una sola volta, impedisce la decadenza dell'art. 4 della L. n. 89 del 2001 , ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 28 del 2010.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma del citato art. 5 del decreto legislativo del 2010 sulla mediazione c.d. obbligatoria, in applicaz ione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 , ha modificato la disciplina dell'istituto di conciliazione stragiudiziale di cui al D. 195. n. 28 del 2010, con effetti che rilevano anche in questa sede, escludendo che la mediazione costituisca nelle azioni di cui a quel comma in contrasto con la Costituzione, condizione di proponibilità della domanda .

Si pone il problema se la conclusione negativa di una procedura di mediazione di natura facoltativa e che ormai non costituisce più condizione di procedibilità della domanda, possa ancora incidere sulla prescrizione, interrompendola, come prevede l'art . 5, sesto comma, del D. Lgs . n. 28 del 2010 , così parificando la domanda di mediazione a quella introduttiva dell'azione di equa riparazione.

La lettera della legge impone una risposta affermativa su tale questione, perché l'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione, così come ogni azione a tutela di esso, anche se per l'equa riparazione la prescrizione può decorrere solo se non vi è stata decadenza, come poi sarà chiarito.

In ordine alla decadenza, l'istanza di mediazione ha effetti solo limitati rispetto a quelli della domanda giudiziale che osta in via definitiva al venir meno del diritto di agire.

Essa infatti impedisce "per una sola volta'' la decadenza e consente la proposizione di una nuova domanda nell 'ulteriore nuovo termine semestrale decadenziale di cui al sesto comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010.

La mediazione è possibile ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 28 del 2010 per la conciliazione di ogni controversia in materia di diritti disponibili, anche al fine di evitare i giudizi di equa riparazione, che hanno ad oggetto tale diritto patrimoniale e disponibile che possono essere conclusi da una conciliazione a seguito di mediazi one (Cass. 13 aprile 2012 n. 5924).

E' quindi venuta meno la natura di "condizione dell'azione" che l'incostituzionale 1° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 28 del 2010 riconosceva all'attività di mediazione in rapporto alle controversie in detta norma allora espressamente indi cate.

Peraltro la mediazione, pur essendo facoltativa, si collega ormai ad una attività che, se non è più indispensabile alla proponibilità della domanda, comporta l'affermazione da chi la chiede del suo diritto ad agire a tutela di diritti sui quali tenta la conciliazione, per cui resta ferma la disciplina del sesto comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2012, anche circa la mancata decadenza dal diritto di agire "per una sola volta", a causa dell'istanza di mediazione per ottenere l'equa riparazione, che ha effetto interruttivo della durata della prescrizione nei sensi già indicati, come se si trattasse dell'esercizio del diritto prescrivibile.

La natura non più obbligatoria della mediazione nella fase preliminare delle azioni civili e commerciali elencate nell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 28 del 2010 , è incompatibile con la natura di "condizione dell'azione" dell a mediazione stessa, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n . 272 del 2012, la quale, dichiarando illegittima tale obbligatorietà della mediazione nei casi indicati nella norma ritenuta in contrasto con la legge fondamentale, comunque supera la natura di condizione dell'azione della mediazione stessa.

La stessa ricorrente deduce che la C.E.D.U. ritiene ormai transigibile, quindi soggette a mediazione, anche le azioni di equa riparazione che si svolgano dinanzi ad essa, per cui la data della domanda di mediazione sostituisce quella di equo indennizzo, al fine di escludere ogni decadenza dall'azione e, se intervenuta nel semestre dalla sentenza definitiva che ha chiuso il processo presupposto, impedisce la perdita del diritto di agire, perché il semestre dell'art. 4 della legge n . 89 del 2001, deve ritenersi rispettato anche con la mera richiesta di mediazione.

Ai sensi del sesto comma dell'art . 5 del D.Lgs . n. 28 del 2010, come già detto, la decadenza è evitata "per una sola volta" dalla comunicazione della domanda di mediazione nel semestre decorrente dalla sentenza definitiva e la norma è applicabile anche alla presente procedura , iniziata dopo la entrata in vigore del citato decreto legislativo, perché il primo inciso dell'art. 24 del decreto legislativo che la regola, risulta anche esso illegittimo costituzionalmente per la citata sentenza del giudice delle leggi.

Il principio di diritto enunciato dalla SS.UU. e le osservazioni di carattere costituzionale

Deve quindi accogliersi il primo motivo del ricorso in base al seguente principio di diritto: "anche se la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 primo comma del D. Lgs . n . 28 del 2010, di cui alla sentenza del 6 dicembre 2012 n. 272 della Corte Costituzionale ha escluso la obbligatorietà della mediazione in ogni controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili e se la mediazione non costituisce più condizione di proponibilità della domanda, resta fermo l'effetto della istanza di mediazione d'interruzione della prescrizione e di impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire per equa riparazione, essendo rimasta ferma l'applicazione del sesto comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010, che non è stato dichiarato in contrasto con a carta costituzionale ed è coerente agli intenti deflattivi del contenzioso giudiziario della disciplina legale della mediazione stessa".

Nessun rilievo può avere sulla soluzione adottata la mancata comunicazione al Ministro della giustizia ai sensi dell 'art. 5 della legge n. 89 del 2001 della intervenuta conciliazione stragiudiziale della vertenza sull'equo indennizzo , potendo il Ministro comunque chiedere che gli sia data notizia di ogni mediazione per agire eventualmente anche in sede disciplinare per eventuali comportamenti del magistrato, che abbia determinato l'istanza di mediazione.

L'impianto complessivo del D.Lgs. n . 28 del 2010, anche se con incidenza ridotta, resta teso alla deflazione delle controversie giudiziarie, anche nell'interpretazione letterale della normativa sulla mediazione, restando ferma la decadenza prevista del diritto di agire per decorso del termine semestrale dalla sentenza definitiva, cui osta , per una sola volta, la domanda di mediazione di cui al D.Lgs. n . 28 del 2010.

Il primo motivo di ricorso è quindi fondato e da accogliere e il decreto impugnato deve essere cassato.

Infine si prospetta la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art . 2, comma 3, lett a) , della L. n. 89 del 2001, per la scelta normativa di limitare il danno al solo periodo eccedente la durata ragionevole del processo in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 117 della Cost., ma la questione è di certo irrilevante in questa sede , anche se va osservato che la stessa C.E.D.U. esclude ogni suo potere di intervento in ordine al tipo e ai modi dei rimedi interni predisposti contro la durata eccessiva dei processi, potendo intervenire solo in difetto di ogni rimedio (C.E.D.U. 22 dicembre 2010, su ricorso n. 45867/07).

Cassazione Civile, SS.UU. Sentenza 22/7/2013, n. 17781

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