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News - 02/09/2013

Cessioni di prodotti agricoli e alimentari. Il TAR conferma la vigenza dell'articolo 62

Ricordiamo agli associati che è possibile consultare la guida all'art.62 elaborata dagli uffici di Unindustria

Con la sentenza n. 7195/2013 depositata il 17 luglio scorso (v. allegato 1), il TAR del Lazio, pronunciandosi in merito a un ricorso presentato per l’annullamento dell’articolo 2 del decreto attuativo dell’articolo 62 (D.M. 19 ottobre 2012, n. 199), ha ribadito la piena vigenza della norma.

Come noto, l’entrata in vigore delle nuove norme generali sui ritardati pagamenti (D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, attuativo della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) ha sollevato dubbi circa la persistente applicabilità dei termini di pagamento tassativamente previsti dall’articolo 62 per il settore agroalimentare; dubbi che il contrasto interpretativo sorto tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha ulteriormente alimentato (v. allegato 3).

Con il primo intervento giurisprudenziale in materia, il giudice amministrativo, ritenendo condivisibili le considerazioni svolte dal MIPAAF, ha chiarito che una norma speciale non può essere tacitamente o implicitamente abrogata da una noma generale successiva, con la conseguenza che l’articolo 62, atteso il suo carattere di specialità rispetto alla successiva normativa di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 192/2012, non può ritenersi tacitamente abrogato da quest’ultima.

Inoltre, il giudice non ha rilevato alcun contrasto tra l’articolo 62 e il diritto comunitario, considerato che la direttiva sui ritardati pagamenti ha espressamente riconosciuto la possibilità per il legislatore nazionale di mantenere o adottare disposizioni di maggior favore per il creditore; possibilità che il nostro legislatore ha recepito, facendo salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore. 

Infine, il giudice ha osservato che l’articolo 62 è stato modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e che tale decreto è stato convertito in legge successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2012, confermando così la vigenza dello stesso articolo 62.

La sentenza del TAR ha rappresentato altresì l’occasione per precisare l’ambito di applicazione dell’articolo 62. Infatti, il giudice amministrativo, seguendo un’interpretazione di carattere logico-sistematico, ha puntualizzato che l’articolo 62 e, conseguentemente, il suo decreto attuativo si applicano esclusivamente ai prodotti agroalimentari, intendendo per tali i prodotti alimentari derivanti dalla produzione agricola. Ne deriva che la locuzione “prodotti alimentari”, impiegata sia dalla norma primaria sia dal decreto attuativo, rappresenta un’imprecisione terminologica inidonea a estendere la portata applicativa della relativa disciplina ai prodotti alimentari non agroalimentari.

Da ultimo, si segnala che alla sentenza del TAR ha fatto seguito un parere del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anch’esso aderente all’interpretazione proposta dal MIPAAF, di cui attualmente non è disponibile una versione ufficiale.

Ricordiamo agli associati che a questo indirizzo è possibile consultare la guida all'art.62 elaborata dagli uffici di Unindustria.

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