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News - 07/11/2013

Permesso di costruire diniego illegittimo se manca il preavviso di rigetto: Tar Lazio n. 809/13 sez. I LT - Nota Ance

Tar Lazio annullato provvedimento diniego permesso costruire di un Comune che ha omesso di comunicarne le motivazioni al richiedente

Il "preavviso di rigetto", affermano i giudici, costituisce infatti un elemento fondamentale di garanzia del procedimento proprio perché consente al privato di presentare osservazioni e documentazione utili alla congruità della decisione.

Il TAR Lazio, sede di Latina con la sentenza della Sez. I, 28 ottobre 2013, n. 809 ha ritenuto illegittimo ed annullato un provvedimento di diniego del permesso di costruire per aver il comune omesso di comunicare al richiedente il cd. preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della legge 241/1990 e quindi per non aver dato la possibilità al privato di presentare le proprie osservazioni.

L’art. 10 bis della legge 241/1990 impone alle p.a., qualora decidano di adottare un provvedimento negatorio, di comunicare tempestivamente ai privati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ed assegna a questi ultimi un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni anche accompagnate da documenti.

Il preavviso di rigetto, secondo i giudici, rappresenta una garanzia fondamentale di partecipazione al procedimento amministrativo e la sua omissione, in questo caso, non ha permesso all’interessato di offrire al comune quegli elementi, poi evidenziati in sede processuale, che avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini della completezza dell’istruttoria e dell’assunzione di decisioni più congrue.

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