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News - 13/12/2013

Appalti - Costo del personale, la nuova disciplina

ITACA, rendendo note le prime indicazioni in materia, ha inteso tracciare un possibile percorso applicativo al fine di supportare le stazioni appaltanti nell'indizione delle gare ed evitare così il potenziale blocco delle stesse

Con la (re)introduzione, nella L. n. 98/13, delle disposizioni in materia di non negoziabilita' del costo del personale negli appalti pubblici, il legislatore ha chiaramente indicato la volonta` di salvaguardare sempre e comunque il lavoro in tutte le sue componenti, sia salariali che previdenziali, attraverso la sottrazione del relativo costo nelle offerte al massimo ribasso. ITACA, rendendo note le prime indicazioni in materia, ha inteso tracciare un possibile percorso applicativo al fine di supportare le stazioni appaltanti nell'indizione delle gare ed evitare cosý` il potenziale ''blocco'' delle stesse.


Premessa 
A circa due anni di distanza dall’abrogazione della precedente norma analoga (L. n. 106/11 modificativa dell’art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006 ‘‘Codice dei contratti pubblici’’), con la L. n. 98/13, di conversione del D.L. n. 69/13, il legislatore ha nuovamente introdotto il principio di sottrazione del ribasso del costo del personale, riconducendolo pero` , in tale seconda disposizione, nell’ambito dell’art. 82 del codice degli appalti con l’introduzione del nuovo comma 3-bis (recante il criterio del prezzo piu` basso per la selezione delle offerte). ITACA (Istituto per la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilita` Ambientale), cosý` come gia` nel 2011, nell’intento di fornire supporto alle stazioni appaltanti nell’ambito della predisposizione dei bandi di gara, ha predisposto un documento contenente le prime indicazioni applicative, nel quale fornisce una lettura della nuova disposizione alla luce del quadro normativo vigente, nelle more di interpretazioni indicative provenienti anche dai Ministeri competenti. Come e` ormai noto la nuova disposizione normativa (art. 82 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dall’art. 32 comma 7-bis della L. n. 98/13), volta a migliorare le condizioni di lavoro e in genere a sostenere l’importante settore dei contratti pubblici, non avendo previsto un periodo transitorio, e` in vigore dalla sua pubblicazione sulla G.U., richiedendo dunque una significativa variazione di approccio nell’applicazione del criterio del prezzo piu` basso per la selezione delle offerte, ingenerando prevedibili effetti di disorientamento di tutti gli operatori del settore.
Tale principio di tutela, come gia` sopra ricordato, era stato inizialmente introdotto nel 2011 attraverso il comma 3-bis dell’art. 81 ‘‘Criteri per la scelta dell’offerta migliore’’ con la particolare differenza, peraltro sostanziale, di incidere in questo primo caso sulla totalita` dei contratti, indipendentemente cioe` dal criterio di selezione delle offerte eventualmente scelto nell’ambito della lex specialis.
In tale contesto sia ITACA in prima battuta, sia l’AVCP dopo, fornirono i primi criteri interpretativi, e seppur attraverso percorsi diversi, anche nel secondo caso di fatto si rimandava alle indicazioni operative fornite nel documento ITACA.

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