Il chiarimento dell'agenzia delle Entrate
Sono da assoggettare a imposta di bollo i documenti di offerta e accettazione, redatti in formato elettronico, scambiati tra enti e fornitori della pubblica amministrazione sulla piattaforma del MEPA.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 96/E/2013. La risoluzione risponde a un’istanza di interpello in merito al corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
La società istante, nel dettaglio, ritenendo lo scambio telematico tra le due parti non equiparabile alla conclusione di un vero e proprio contratto riteneva che i documenti in parola potessero essere ricondotti nell’ambito di applicazione dell’art. 24 della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 642/1972 (nel novero degli atti sotto forma di corrispondenza, dispacci telegrafici, ecc.) con conseguente assoggettamento a imposta di bollo solo in caso d’uso.
Di diverso avviso l’Agenzia delle entrate, secondo la quale gli accordi in questione sono equiparabili a una scrittura privata, da assoggettare a imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima.
Occorre evidenziare, infatti, che nel MEPA possono accedere, oltre alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente aziende fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi. Secondo la risoluzione pertanto, i fornitori abilitati formulano, anche a seguito di specifiche richieste da parte della pubblica amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi. A seguito della presentazione di tali offerte, la pubblica amministrazione individua quella che risulta conforme alle proprie richieste, procedendo alla conclusione del contratto, tramite apposito “documento di stipula”. E tale documento, benché recante la sola firma digitale dell’amministrazione, può ritenersi sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale, non essendo la controparte tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso.
Infine, la risoluzione ricorda che l’imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l'offerta.
A pagare il bollo sarà dunque il fornitore aggiudicatario, il quale è responsabile del corretto assolvimento del tributo, come previsto dall’art. 53 del Regolamento sul sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
Non scontano l’imposta di bollo, infine, le offerte economiche presentate dagli operatori che non siano seguite dall’accettazione da parte della PA.