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News - 09/04/2014

Appalti - Pubblicato il regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Regolamenta l’irrogazione della sanzione in tutte le sue fasi: dalla fase pre-istruttoria a quella istruttoria, dalla fase di audizione delle parti in fase istruttoria alla conclusione della stessa, fino alla fase decisoria

Il regolamento, in particolare, disciplina i procedimenti sanzionatori per omesse o false comunicazioni all’Autorità. Il Titolo I della Parte II è, infatti, interamente dedicato al procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall’Autorità ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (articolo 6, commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006). 

Il provvedimento regolamenta l’irrogazione della sanzione in tutte le sue fasi: dalla fase pre-istruttoria a quella istruttoria, dalla fase di audizione delle parti in fase istruttoria alla conclusione della stessa, fino alla fase decisoria.

Vengono, altresì, stabiliti i criteri per la quantificazione delle sanzioni: a tal proposito il regolamento in oggetto precisa che per la determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria l’Autorità segue i parametri contenuti nell’articolo 6, comma 8, del Codice e nell’articolo 11 della L. 689/1981, recante “Modifiche al sistema penale” ed in particolare la rilevanza e la gravità dell’infrazione, con particolare riferimento all’elemento psicologico, nonché l’opera svolta dall’operatore economico per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione ed, infine, l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.

La rilevanza e la gravità dell’infrazione sono valutate anche con riferimento all’effetto pregiudizievole dell’omissione ai fini dell’attività dell’Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l’omissione.

Il regolamento in oggetto disciplina, altresì, al Titolo II, il procedimento sanzionatorio nei confronti delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di adempiere agli obblighi informativi ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (articolo 7, comma 8, del D.Lgs. 163/2006) e al Titolo III, il procedimento sanzionatorio per violazione da parte delle imprese dell’obbligo di informazione (art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.Lgs. 163/2006).

In merito alle condotte sanzionate ed al loro ambito di applicazione, alle imprese qualificate ai sensi dell’art. 40 del Codice, l’Autorità può comminare sanzioni in relazione alle seguenti condotte:
a) mancata risposta alle richieste afferenti la qualificazione;
b) segnalazione da parte delle SOA di inadempimenti dell’impresa in materia di qualificazione;
c) produzione, da parte dell’impresa, di informazioni e documenti non veritieri in materia di qualificazione.
Il regolamento disciplina, infine, i procedimenti sanzionatori in materia di comprova dei requisiti di
qualificazione e nei confronti delle Soa (in materia di comprova, da parte degli operatori economici, del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione, e nei confronti degli operatori economici che abbiano reso false dichiarazioni o presentato falsa documentazione alle SOA ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione).

 

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