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News - 05/06/2014

Raggruppamenti temporanei di imprese piu' ''flessibili''

Il cd. "Decreto casa" (D.L. 47/2014) introduce disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di imprese al fine di eliminare alcune distorsioni presenti nel Codice dei Contratti pubblici che ha creato diverse problematiche applicative.

Il decreto legge 47/2014 (cd. Decreto casa), convertito in legge n.80, del 23 maggio 2014, contiene alcune importanti novità in materia di raggruppamento temporanei di imprese.

I commi da 8 a 10, dell’articolo 12, introdotti in sede di conversione in legge, recano disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) volte, da una parte, a sopprimere il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori affidati a un raggruppamento e, dall’altra, a ridefinire la disciplina dei requisiti minimi di qualificazione che devono essere posseduti dagli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo o in un consorzio estendendola al settore dei servizi e delle forniture.

Le ATI o RTI negli appalti pubblici

Va ricordato che per associazione temporanea di imprese, o raggruppamento temporaneo di imprese, spesso indicate con gli acronimi ATI o RTI, si intende una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico. Un'associazione temporanea d'impresa è composta da un'azienda capogruppo, detta mandataria, alla quale le altre aziende che ne fanno parte, dette mandanti, danno l'incarico di trattare con il committente l'esecuzione di un'opera, quasi sempre attraverso la partecipazione a gare d'appalto.

Le associazioni temporanee vengono solitamente distinte in:

- associazioni verticali: le imprese svolgono attività diverse nello svolgimento dell'appalto. Il mandato collettivo irrevocabile viene conferito all'impresa partecipante che svolge l'attività principale oggetto della gara e che assumerà così il ruolo di capogruppo;

- associazioni orizzontali: le imprese svolgono attività omogenee, si riuniscono al fine di suddividere i lavori ed ottenere così i requisiti necessari per partecipare alla gara d'appalto;

- associazioni miste: sono costituite sull'associazione di tipo orizzontale per le prestazioni di lavori o servizi prevalenti, e di tipo verticale per le prestazioni scorporabili.

Le modifiche al Codice dei contratti pubblici

Il decreto legge n.47/2014, con il comma 8 , dell’articolo 12, sopprime il comma 13, dell’articolo 37 del D.Lgs. n.163/2006 , cd. Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

La soppressione di tale disposizione anche per il settore dei lavori pubblici sembra consentire una maggiore flessibilità nell’esecuzione dei lavori.

Va osservato, tuttavia, che l’operatività della norma è stata circoscritta al solo ambito dei lavori dalla lettera a), del comma 2-bis, dell’articolo 1, del D.L. 95/2012; su tale aspetto, tra l’altro, sono intervenuti i giudici amministrativi del Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con la sentenza n. 7 del 2014 che ha precisato che il comma 13, dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, pur integrando un precetto imperativo capace di imporsi anche nel silenzio della legge di gara come requisito di ammissione dell’offerta a pena di esclusione, non esprime un principio generale desumibile dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ovvero dalla disciplina dei contratti pubblici di appalto e come tale, a mente dell’art. 30, comma 3, del medesimo Codice, non può trovare applicazione ad una selezione per la scelta del concessionario di un pubblico servizio.

Modifiche al Regolamento di attuazione del Codice dei contratti

Il comma 9, dell’articolo 12, del decreto legge n.47/2014, modifica inoltre, il comma 2 dell’articolo 92, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.P.R. 207/2010, che disciplina i requisiti dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi ex articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice, di tipo orizzontale.

Le modifiche apportate dalla disposizione in commento prevedono che:

- la disciplina riguardante i requisiti minimi di qualificazione economico–finanziari e tecnico–organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola. La norma in commento provvede ad estendere ai servizi e alle forniture tali regole sopprimendo nel testo vigente il riferimento all’”importo dei lavori” con riguardo alle predette percentuali minime dei requisiti;

- le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L’introduzione di tale principio di carattere generale consegue alla predetta soppressione del citato comma 13, dell’articolo 37, del Codice dei contratti pubblici, che prevede una corrispondenza tra le quote di esecuzione dei lavori e le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio;

- i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Resta ferma la norma in base alla quale, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Infine, il comma 10, dell’articolo 12, del decreto legge in commento prevede l’applicazione delle precedenti disposizioni anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indice una gara, risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento , nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

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