L’Autorità ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti definitivi riguardo all’applicazione, nell’ambito della qualificazione, sul concordato preventivo - art. 38, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti - a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, così come da ultimo modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 con l’inserimento di un ulteriore comma, con il quale sono state date importanti precisazioni riguardo la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale.
Concordato con continuità aziendale
Il D.L. Crescita ha ampliato gli strumenti per superare le crisi di impresa intervenendo sulla legge fallimentare per favorire ulteriormente la continuità aziendale.
In particolare, si prevede all’art. 186-bis l. fall. una specifica disciplina per il piano di concordato che preveda la continuità aziendale, in modo da non escludere dagli appalti le imprese sottoposte a concordato ma con possibilità di mantenere una continuità aziendale.
Il concordato con continuità aziendale ricorre quando il debitore prevede:
1. la prosecuzione del l’attività di impresa,
2. o la cessione dell’azienda in esercizio,
3. o il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.
In questi casi è ammesso che il piano individui da subito la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.
Funzione dell’istituto
La logica che sorregge la novella è, in tal senso, chiara:
- supportare l’impresa nel tentativo di recuperare la stabilità aziendale,
- circondare detta opportunità di una serie di cautele in modo da preservare le pretese creditorie e consentirne, al contempo, una migliore soddisfazione, richiedendo al debitore concordatario - che intenda continuare l’attività di impresa - taluni adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
Se l’impresa non presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato “con continuità aziendale”, i contratti in corso vanno incontro alla risoluzione per effetto dell’apertura della procedura, con conseguente applicazione dell’art. 140 del Codice dei contratti pubblici.
Condizioni per la partecipazione alle gare per i contratti pubblici In tale ottica è stata prevista, infatti, la possibilità per le imprese di partecipare a procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici in via d’eccezione, al ricorrere dei determinate condizioni:
1. una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
2. la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
La partecipazione alle gare
Alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale la norma salvaguarda quindi la possibilità di esecuzione dei contratti in corso.
In particolare, relativamente alla partecipazione alle gare, il nuovo comma 4 dell’art. 186-bis l. fall. ha precisato che “successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di nomina, provvede il Tribunale”.
Quindi, la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato “con continuità aziendale” non comporta la decadenza dell’attestazione di qualificazione; in tale ipotesi, la domanda di ammissione non costituisce un ostacolo per la verifica triennale o del rinnovo (per le imprese attestate) o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (per le imprese non attestate).
In questo caso, resta fermo l’obbligo della SOA di monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in atto e di verificare il mantenimento del requisito con l’intervenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, pena la decadenza dell’attestazione in caso di mancata ammissione per sopravvenuta perdita del requisito.
Dopo il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, le imprese possono dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 38, c. 1, lett. a) del codice degli appalti (ossia l’attivazione della procedura di concordato con continuità) in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, con la precisazione che le prescrizioni di cui all’art. 186-bis, comma 5 l. fall. sono espressamente riferite alla sola fase di gara.