Contatti          Sedi
Bacheca    |   Login
 
Condividi Aggiungi ai preferiti Stampa Pdf

News - 16/06/2014

Abusi di mercato: norme UE comuni per prevenire e sanzionare

Il nuovo Regolamento definisce i comportamenti di "market abuse" e le relative misure di prevenzione. La Direttiva indica le sanzioni minime applicabili. Molte le regole immmediatamente precettive

I contenuti del Regolamento

Il regolamento istituisce un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioniprivilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati

Il regolamento si applica:
a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercatoregolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
b) agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
c) agli strumenti finanziari negoziati su un OTF;
d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

Il regolamento si applica altresì alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, incluso quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 .
Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell’ambito di un’asta, i requisiti e i divieti del presente regolamento relativi agli ordini di compravendita si applicano a tali offerte.
Gli articoli 12 (Manipolazione del mercato) e 15 (Divieto di manipolazione del mercato) si applicano anche:
a) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, se un’operazione, ordine di compravendita o condotta ha o è probabile che abbia o è finalizzato ad avere, un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario previsto dal regolamento;
b) ai tipi di strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito se un’operazione, ordine di compravendita, offerta o condotta ha o è probabile che abbia un effetto sul prezzo o sul valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; e
c) alla condotta in relazione agli indici di riferimento (benchmark).

Il regolamento si applica a qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativi agli strumenti finanziari previsti, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in una sede di negoziazione.
I requisiti e divieti contenuti nel presente regolamento si applicano alle attività e alle omissioni nell’Unione e in un paese terzo in relazione agli strumenti contemplati dal regolamento.
L'entrata in vigore è fissata al 3 luglio 2016, ma sono molte le norme immediatamente precettive.

I contenuti della Direttiva
La direttiva stabilisce le norme minime per le sanzioni penali applicabili all’abuso di informazioniprivilegiate, alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, al fine di assicurare l’integrità dei mercati finanziari all’interno dell’Unione e di rafforzare la protezione degli investitori e la fiducia in tali mercati.
La direttiva si applica:
a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
b) agli strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione al MTF;
c) agli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF);
d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su di essi, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.
La direttiva si applica anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative ad aste o a piattaforme d’asta autorizzate come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione.
Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle offerte presentate nell’ambito di un’asta, le disposizioni della direttiva che fanno riferimento a ordini di compravendita si applicano a tali offerte.
La direttiva non si applica:
a) alle negoziazioni di azioni proprie nell’ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 596/2014;
b) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n 596/2014 per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafi 4 e 5, di tale regolamento;
c) alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate nell’ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, alle operazioni, agli ordini eseguiti o alle condotte attuate conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento, alle attività nell’ambito della politica climatica dell’Unione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento o alle attività nell’ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell’Unione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento.
L’articolo 5 si applica anche:
a) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, quando l’operazione, l’ordine di compravendita o altra condotta ha un effetto sul prezzo o sul valore di uno strumento finanziario contemplato dalla direttiva.
Anche per quanto riguarda la direttiva, la data fissata per il recepimento da parte degli Stati membri è il 3 luglio 2016.

Tag Articolo

Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Codice Fiscale 80076770587 - Fax +39 06 8542577 - PEC info@pec.un-industria.it

Do not follow or index