L'ANAC invita tutte le stazioni appaltanti a inviargli per ciascuna opera in corso, una seria di documenti, avendo cura di indicare il relativo CIG
In merito ai nuovi adempimenti a carico delle stazioni appaltanti per la trasmissione delle varianti in corso d’opera, il 16 luglio 2014 e' stato pubblicato dall'ANAC il Comunicato del Presidente, in merito all'applicazione dell'art. 37, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui si indicano gli atti che le stazioni appaltanti sono invitate a trasmettere per ciascuna variante in corso d’opera, di cui al comma 1, lettere b), c) e d), dell’art.132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
Le novità dal Decreto P.A.
L'articolo 37, del decreto legge n.90/2014 , recante il titolo ''Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari'' , meglio conosciuto come il Decreto Pubblica Amministrazione, sottopone al controllo dell'ANAC l''effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006). Viene infatti introdotto l’obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.
L'applicazione dell'articolo 37, del Decreto P.A., e' limitata alle varianti in corso d'opera resesi necessarie:
- per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010), o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo e alterazione dell’impostazione progettuale, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera: (lett. b) del comma 1, dell'art. 132, del Codice dei contratti pubblici;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale: (lett. c) del comma 1, dell'art. 132 del Codice dei contratti pubblici;
- per impreviste difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, che rendano notevolmente piu' onerosa la prestazione dell'appaltatore: (lett. d) del comma 1, dell'art. 132, del Codice dei contratti pubblici.
Si ricorda che l’art. 132, del Codice dei contratti pubblici, ammette varianti in corso d’opera, sentito il progettista e il direttore dei lavori, oltre che nei casi succitati, anche per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, nonche' per il manifestarsi di errori/omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione lettere a) ed e) del comma 1.
Il comma 3, dell'art. 132, stabilisce che non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. La norma chiarisce che tali interventi devono essere contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e non devono comportare un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse (sempre ai sensi del comma 3), nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo' superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50% dei ribassi d'asta.
Il comunicato ANAC
Secondo il comunicato dell'ANAC, del 16 luglio scorso, le stazioni appaltanti tenute al ''nuovo'' adempimento di cui all'articolo 37 del D.L. 90/2014, sono invitate a trasmettere all'Autorita', per ciascuna variante in corso d'opera, i seguenti atti:
- relazione del responsabile del procedimento;
- quadro comparativo di variante;
- atto di validazione;
- provvedimento definitivo di approvazione,
- avendo cura di indicare il numero di CIG, ove non riportato in uno dei suddetti atti e con riserva di fornire una piu' ampia documentazione progettuale, qualora gli Uffici preposti dell'Autorità lo ritenessero necessario.
La trasmissione dovrà riguardare le varianti approvate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e dovra' avvenire utilizzando ''ove possibile'' la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.avcp.it entro il termine di 30 giorni, previsto dalla norma, a decorrere dall'approvazione da parte della stazione appaltante.
In caso di ricorso alla posta ordinaria, l’indirizzo di riferimento dovrà essere il seguente: Autorità Nazionale Anticorruzione - Via di Ripetta, 246 - 00186 ROMA. Il comunicato termina affermando che , ai fini del piu' rapido ed efficace indirizzamento della corrispondenza in questione, all'atto dell'invio le stazioni appaltanti devono riportare nell'oggetto il seguente testo: ''Trasmissione all'A.N.AC. delle varianti in corso d'opera ex art.37, del D.L.n.90/2014 - cig. appalto n.a''