Albo gestori ambientali precisa che Codice Ambiente non opera alcuna distinzione tra rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati agli urbani che possono essere trasportati con autorizzazione per trasporto in conto proprio
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, tramite la Circolare 29 maggio 2015, n. 437, precisa che, le imprese che intendono trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività sono sottoposte all’iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora si tratti di rifiuti assimilati a quelli urbani.
Infatti, l’articolo 212, comma 8, del Codice dell’ambiente non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati agli urbani e non prevede deroghe all’obbligo d’iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.
Quindi, le imprese di cui sopra possono trasportare questi rifiuti con l’iscrizione nella categoria 2-bis del D.M. 120/ 2014.