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News - 21/10/2015

Riforma Pubblica Amministrazione legge delega n. 124/2015 alcune disposizioni di interesse settore costruzioni

Conferenza di servizi, silenzio assenso e Scia sono alcuni dei temi sui quali è intervenuta la legge di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche - Nota Ance

Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 è stata pubblicata la Legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”  che contiene numerose deleghe all’Esecutivo per riformare la pubblica amministrazione (conferenza di servizi, Scia) nonché alcune norme di immediata applicazione (silenzio assenso, autotutela amministrativa).
 
La Legge 124/2015 entrata in vigore il 28 agosto 2015, si compone di 23 articoli, tra le disposizioni di particolare interesse per il settore delle costruzioni si segnalano le seguenti:
  • le deleghe al Governo per la riforma della disciplina della conferenza di servizi (art. 2) e della Segnalazione certificata di inizio attività (art. 5) dovranno essere esercitate entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge e cioè entro il 28 agosto 2016;
  • l’emanazione del regolamento per la semplificazione e l’accelerazione di taluni procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all’avvio di attività imprenditoriali che verranno individuati con lo stesso regolamento (art. 4) deve avvenire entro 180giorni dall’entrata in vigore della legge e cioè entro il 24 febbraio 2016;
  • le norme in tema di silenzio assenso (art. 3 che introduce l’art. 17 bis nella Legge 241/1990) e di esercizio del potere di autotutela da parte delle p.a. (art. 6 che modifica gli articoli 19, 21, 21 quater e 21 nonies della Legge 241/1990) entrano in vigore fin da subito il 28 agosto 2015.
Il Ministero della semplificazione e pubblica amministrazione ha già iniziato a lavorare alla predisposizione del decreto legislativo contenente la riforma della disciplina della conferenza di servizi, in ottemperanza ai criteri di delega elencati nell’art. 2. In particolare, la nuova normativa, in relazione alla quale l’Ance ha già fatto pervenire alcune prime osservazioni, dovrebbe basarsi sulla distinzione fra conferenza “asincrona” che si svolge per via telematica e al massimo entro 60 e conferenza “sincrona”, alla presenza dei rappresentanti delle p.a. che devono rendere gli atti di assenso e che dovrebbe riguardare solo alcuni tipi di procedimenti.
 
Conferenza di servizi (art. 2)
La Legge prevede una delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, contenuta negli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.  A tal fine sono individuati numerosi principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nella sua attività legislativa, principalmente finalizzati ad assicurare da un lato la semplificazione e dall’altro la certezza dei tempi di conclusione dei lavori.  Viene ad esempio previsto che la possibilità di agire in via di autotutela sia limitata alle sole amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.  Si vuole in tal modo incentivare la partecipazione attiva e collaborativa alla conferenza da parte di tutte le amministrazioni, evitando però che l’esito della conferenza possa essere messo in discussione da chi, sebbene coinvolto, abbia deciso di non prendere parte ai relativi lavori.  Sempre nella logica di superare le eventuali inerzie, viene espressamente previsto, tra i principi della delega, il silenzio assenso delle amministrazioni che non si esprimono entro i termini previsti.
Al riguardo, desta qualche perplessità la formulazione normativa utilizzata che, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, non menziona espressamente, tra le amministrazioni portatrici di particolari interessi, quelle preposte alla tutela del paesaggio. Sulla questione si ricorda, infine, che il silenzio assenso era già disciplinato dall’art. 14 ter, comma 7, della legge 241/1990, così come modificato dal d.l. 78/2010.  È prevista, inoltre, la differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori, secondo il principio della proporzionalità, e la definizione di meccanismi e termini per la composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini fissati.
Viene inoltre incentivato l’utilizzo di strumenti informatici, nonché affermato il principio della definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti, al fine di accelerare i lavori della conferenza.
 
Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche (art. 3)
Viene introdotto l’art. 17 bis alla legge 241/1990, recante una nuova disciplina generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche.
In particolare, viene previsto che nel caso in cui una pubblica amministrazione, per poter adottare un provvedimento, sia tenuta ad acquisire l’assenso o il nulla osta da parte di un’altra amministrazione, quest’ultima è tenuta ad esprimersi entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali si intende comunque acquisito il relativo assenso.
È ammessa una sola interruzione di tale termine e unicamente nel caso in cui l’amministrazione che deve rendere il proprio assenso rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica motivate. In tali casi, il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione delle integrazioni o modifiche richieste.  La norma si applica anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ma il termine è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta dall’amministrazione procedente.
 
Semplificazione procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali (art. 4)
Viene demandata ad un regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione di procedimenti relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali per i quali prevedere misure volte a semplificare e accelerare i relativi iter amministrativi.   In particolare, può essere disposta la riduzione fino al 50% dei termini normalmente applicabili, nonchè particolari forme di raccordo tra amministrazioni regionali e enti locali.
 
Scia, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva (art. 5)
La norma attribuisce al Governo una nuova delega, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente la comunicazione preventiva.
La delega riguarda anche l’introduzione della disciplina generale delle attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione di contenuti standard degli atti degli interessati e la previsione dell’obbligo di comunicare all’atto di presentazione dell’istanza i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, nonché di quelli, il cui inutile decorso, equivale ad assenso.
 
Autotutela amministrativa (art. 6)
La norma apporta rilevanti modifiche alla legge 241 del 1990, proseguendo il processo di riforma del potere di autotutela in capo alle pubbliche amministrazioni, in caso di Scia o di silenzio assenso, sulla scorta di quanto già previsto dal decreto cd. Sblocca Italia (DL n. 133/2014).  In particolare, viene introdotto un termine massimo di 18 mesi, dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, entro cui le pubbliche amministrazioni possono esercitare il relativo potere di annullamento d’ufficio.

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