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News - 17/11/2015

"Centrali di committenza" chiarimenti sul rilascio codice gara Comuni non capoluogo comunicato Presidente ANAC 10 novembre 2015 - Nota Ance

ANAC non rilascerà più il codice identificativo di gara ai Comuni non capoluogo di provincia che non si attengano alle nuove disposizioni di legge sull'acquisizione di lavori, beni e servizi, obbligo dal 1° novembre 2015

È stato pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015 relativo alla “entrata in vigore dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006”, che fornisce chiarimenti in ordine al rilascio del codice identificativo gara (CIG) per l’acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei Comuni non capoluogo di provincia.
 
Come, infatti, anticipato nella News “Appalti” del 04/11/2015 "Centrali di committenza" obbligo ricorrere dal 1° novembre 2015 per i Comuni non capoluogo - Nota Ance,   il 1° novembre 2015 è entrata in vigore la previsione che impone agli stessi di acquisire lavori, beni e servizi in forma aggregata, mediante unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori o Province, ovvero ricorrendo, per beni e servizi, a Consip o ad un altro soggetto aggregatore di riferimento.
 
Contestualmente, a partire da tale data, in osservanza del vigente disposto dell’art. 33, comma 3 bis, del Codice dei contratti, l’ANAC non rilascia più il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che non ottemperano a tale obbligo e cioè:
1.a tutti i Comuni non capoluogo di provincia che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi superiori a 40.000 euro;
2.ai soli Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi inferiori a 40.000 euro.
 
Ciò posto, alla luce di una lettura coerente con il citato dettato normativo, sembra potersi concludere che l’Autorità, a far data dal 1° novembre u.s., non rilascerà più i CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all’acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione di qualsivoglia importo, con l’unica eccezione di quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti, i quali possono procedere autonomamente per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

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