lo scorso 14 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo – allegato – che attua la Decisione-quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell’Unione europea in materia di contrasto alla corruzione nel settore privato, alla luce della delega contenuta nella legge di delegazione europea del 2015 (legge n. 170/2016).
Il provvedimento è stato trasmesso in Parlamento e, al momento, risulta assegnato soltanto alla Commissione Giustizia della Camera. Le Commissioni competenti per i pareri sono tenute a esprimerli entro il prossimo 25 gennaio.
In particolare, l’adeguamento ai contenuti della Decisione-quadro viene realizzato attraverso correttivi all'art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati ” che, nel 2012, è stato modificato anche dalla legge n. 190 – c.d. legge Severino – con interventi che la Commissione UE considera non completamente in linea con le indicazioni europee (v. prima Relazione sulla lotta alla corruzione - allegato sull’Italia del 3 febbraio 2014).
Si ricorda che il vigente art. 2635 c.c., sul piano della corruzione passiva, punisce con la reclusione da 1 a 3 anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Si applica la reclusione fino a 1 anno e sei mesi se il fatto è commesso da sottoposti all’altrui direzione o vigilanza. Sul fronte della corruzione attiva, chi dà o promette denaro o altra utilità ai soggetti sopra indicati è punito con le stesse pene per essi previste. Il reato è perseguibile a querela, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.
I principali ambiti della disciplina del reato di corruzione tra privati su cui interviene lo schema di Decreto sono i seguenti:
novero dei soggetti punibili: per la corruzione passiva, si
aggiungono ai soggetti in posizione apicale di amministrazione e
controllo, e ai sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, quelli
che svolgono funzioni direttive (v. Relazione illustrativa che si
riferisce agli amministratori di fatto);
condotta: i) è punibile, oltre alla ricezione e all’accettazione
della promessa di denaro o altre utilità non dovute, anche la
sollecitazione a riceverle, laddove essa porti alla conclusione
dell’accordo corruttivo; ii) sono punibili, oltre alle condotte poste
in essere direttamente, anche quelle realizzate per interposta
persona; iii) viene meno la rilevanza del nocumento alla società,
pertanto il reato ci configura a prescindere dalla sussistenza di
tale danno;
responsabilità 231: i) per le sanzioni pecuniarie, la forbice ad oggi
fissata da 200 a 600 quote, viene elevata a 400 - 600. Al riguardo,
si rileva che la Decisione quadro si limita a prevedere sanzioni
effettive, proporzionate e dissuasive e che la legge delega (art. 19,
co. 1, lett. e) indica in 200 e 600 quote i limiti, rispettivamente,
minimo e massimo entro i quali fissare la misura; ii) vengono
introdotte ex novo anche le sanzioni interdittive. A questo
proposito, si rileva che la Decisione-quadro prevede tali sanzioni
soltanto come eventuali, mentre la loro introduzione è espressamente
contemplata dalla legge delega (art. 19, co. 1, lett. e). Pertanto,
sul piano delle sanzioni 231, le modifiche inaspriscono il regime,
probabilmente in risposta alla sollecitazione della Commissione UE
che ha definito il regime vigente come “non sufficientemente
dissuasivo” (v. Relazione sopra richiamata);
introduzione della specifica fattispecie dell’istigazione alla
corruzione tra privati (nuovo art. 2635-bis, c.c.), anch’essa
perseguibile a querela. Sul piano 231, si prevedono le sanzione
pecuniarie da 200 a 400 quote, nonchè le sanzioni interdittive;
introduzione delle pene accessorie in caso di condanna per corruzione
privata e istigazione alla corruzione, che consistono
nell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi, ex art. 32-bis,
c.p. (nuovo art. 2635-ter c.c.). Al riguardo, ai sensi della
Decisione-quadro lo Stato membro prevede tali sanzioni se c’è il
chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d’ufficio per corruzione
attiva o passiva.
Inoltre, si segnala la modifica dell’ambito soggettivo di riferimento delle “Disposizioni penali in materia di società e consorzi” previste dal Libro V, Titolo XI del codice civile: alle società e ai consorzi si aggiungono anche gli “enti privati”; tale estensione si affianca a quella prevista nel nuovo art. 2635 c.c., dove si prevede che i soggetti attivi del reato fanno parte di “società o enti privati”. Al riguardo, occorre verificare in che misura la nuova formulazione comporti un ampliamento del perimetro applicativo delle norme penali in questione.
In vista dei pareri delle Commissioni competenti, tutte le aziende associate sono invitate a trasmetterci eventuali osservazioni entro il prossimo venerdì 13 gennaio.