Circolare del Ministero del Lavoro sulle procedure di conciliazione presso le DPL.
Con nota circolare del 25 novembre 2010 – qui di seguito allegata – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune prime istruzioni operative relative al tentativo di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro.
Come noto, la legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. collegato lavoro) ha riscritto l’art. 410 c.p.c. introducendo numerose innovazioni al procedimento che si svolge dinanzi alle Commissioni di conciliazione. Peraltro, per una prima disamina delle principali disposizioni contenute nel provvedimento, si veda la nostra circolare del 24 novembre u.s..
Con la presente segnaliamo i principali profili d’interesse della circolare del Ministero, rinviando al testo allegato per l’analisi delle ulteriori indicazioni di carattere operativo [1].
1. Tentativo di conciliazione su istanza congiunta delle parti.
Una prima importante indicazione offerta dal Ministero attiene alla fase introduttiva del procedimento previsto dall’art. 410 c.p.c..
Nella circolare si afferma infatti che, specie allorquando si sia già raggiunta un’intesa preventiva, la richiesta del tentativo di conciliazione può anche essere presentata dalle parti mediante istanza congiunta.
La precisazione, nel dare concreta attuazione ai principi di efficienza e buon andamento dell’amministrazione, risponde anche alle prime osservazioni di Confindustria circa la necessità di evitare un tentativo di conciliazione fortemente procedimentalizzato ogniqualvolta le parti abbiano già raggiunto o possano rapidamente raggiungere un’intesa per la definizione di una controversia.
La proposizione del tentativo di conciliazione mediante istanza congiunta non solo riduce i tempi necessari al suo svolgimento – non essendo più necessario né redigere l’atto introduttivo, da parte dell’istante, né attendere il deposito della memoria di parte convenuta – ma, ragionevolmente, ne semplifica anche le formalità operative.
Sotto il primo profilo, basta qui precisare che, a fronte dell’istanza congiunta delle parti, la Commissione di conciliazione procederà direttamente alla fissazione della comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.
Per quanto riguarda le formalità, risulta appunto superata l'esigenza di redigere singoli atti di parte aventi i requisiti previsti dai nuovi commi 6 e 7 dell’art. 410 c.p.c. Infatti, il carattere condiviso dell’istanza che avvia il procedimento fa venir meno la necessità di garantire, prima dell’esperimento del tentativo di conciliazione, il contraddittorio tra le parti.
Riteniamo, pertanto, che l'istanza congiunta ben potrà limitarsi a soddisfare il contenuto previsto dai numeri 1), 2) e 3) del comma 6 del nuovo art. 410 e a indicare sommariamente l'oggetto della controversia, specificando che le parti hanno già raggiunto un'intesa di massima per la bonaria definizione della stessa.
La circolare, nel prevedere l’ipotesi di istanza congiunta, si limita a richiedere che la stessa sia presentata con le stesse modalità della richiesta di parte (consegna a mano, spedizione mediante raccomandata A/R, invio mediante posta elettronica certificata).
2. L’iter procedimentale: le conseguenze del mancato rispetto del termine per il deposito della memoria difensiva.
Oltre che su istanza congiunta, come noto, il tentativo di conciliazione previsto dal nuovo articolo 410 del c.p.c. prende avvio da un atto di richiesta della parte interessata. A fronte di tale richiesta, la controparte interessata al tentativo di conciliazione potrà depositare, entro venti giorni, una propria memoria difensiva.
Si è posto, dunque, il problema delle conseguenze da riconnettere al mancato rispetto del termine di venti giorni. La circolare conferma le prime indicazioni fornite da Confindustria (cfr. le note 27 e 37 dell’allegato alla nostra Circolare 24 novembre u.s.), ovvero che, allo scadere del termine, la parte interessata è libera di attivare il ricorso giudiziario e che, comunque, la decorrenza del termine equivale a rifiuto implicito del tentativo di conciliazione anche ai fini della decorrenza dei termini previsti dall’art. 32 della legge n. 183/2010.
La circolare precisa, altresì, che qualora la memoria sia depositata tardivamente, il tentativo di conciliazione può comunque avere luogo purché vi sia il consenso del ricorrente.
L’indicazione, che intende evitare inutili irrigidimenti formalistici, vuole evitare che si debba necessariamente riavviare ex novo il procedimento di instaurazione del tentativo di conciliazione laddove il ricorrente conservi ancora interesse a coltivare l’istanza presentata con la propria richiesta originaria.
3. Profili di diritto intertemporale.
La legge 4 novembre 2010, n. 183 non contiene alcuna disposizione transitoria che disciplini il passaggio dalla nuova alla vecchia disciplina del tentativo di conciliazione presso le Commissioni istituite nelle Direzioni provinciali del lavoro.
Nell’affrontare questa problematica, la circolare in commento ha fatto applicazione del principio generale tempus regit actum.
Si prevede così che ogniqualvolta l’istanza di svolgimento del tentativo di conciliazione sia stata proposta prima del 24 novembre (data di entrata in vigore della legge n. 183/2010), la Commissione dovrà adottare le procedure previste dalla disciplina previgente.
Si precisa tuttavia che, anche qualora si sia già effettuata la convocazione delle parti, la Commissione è tenuta ad informarle che:
1. il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio (ovvero non costituisce più condizione di procedibilità della domanda nelle controversie previste dall’art. 409 c.p.c.);
2. le parti potranno portare a termine la conciliazione davanti alla sede adita;
3. l’eventuale transazione avrà gli effetti previsti dall’art. 2113, ultimo comma c.c.
Da ultimo, la circolare si sofferma sull’ipotesi di tentativo di conciliazione che venga promosso a seguito di sospensione del giudizio disposta ai sensi del previgente art. 412-bis, comma 3 del c.p.c.
In questi casi, il procedimento da applicare al tentativo di conciliazione deve essere individuato facendo riferimento al momento della proposizione del ricorso giudiziario e, pertanto, dovrà svolgersi con le modalità previste dalla precedente formulazione dell’art. 410 c.p.c.
A fronte delle ricordate indicazioni operative circa l'istanza congiunta di conciliazione, vi chiediamo di fornirci informazioni in ordine ad eventuali differenti interpretazioni degli uffici periferici del Ministero, al fine di porre in essere le opportune iniziative per garantire l’uniforme applicazione della disciplina sull’intero territorio nazionale.
(1) Come ad esempio: l’applicazione del regime della prorogatio alle Commissioni di conciliazione istituite secondo la precedente formulazione dell’art. 410 c.p.c. (pag. 2) o i limiti alla facoltà di integrazione degli atti introduttivi in parte in caso di eventuali omissioni e l’eventuale dichiarazione di improcedibilità (pag. 3).
All.to
Ubaldo Marvardi
Tel. 06 844 99 284