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News - 29/01/2019

Pubblicazione sulla G.U. n.23 – Serie Generale - del 28/01/2019 del D.L. 28 gennaio 2019 , n. 4 : “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”

Entrata in vigore: 29/01/2019

Il Decreto Legge è composto di 29 articoli. In breve, le più importanti novità introdotte:

1. Reddito di cittadinanza (Rdc)

Cosa è

Il Reddito di cittadinanza (Rdc), istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà.

Il Rdc viene riconosciuto dall’INPS ed è erogato tramite la Carta Rdc.

I nuclei familiari beneficiari devono essere in possesso, cumulativamente ed al momento della presentazione della domanda, di requisiti ben precisi (art.2).

Il beneficio economico è esente dal pagamento dell’IRPEF e non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui e inferiore ad euro 480 annui (art.3).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità di erogazione.

Il reddito di cittadinanza è corrisposto per un periodo massimo di 18 mesi ma può essere rinnovato (art.3).

L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Congruità dell’offerta di lavoro

I beneficiari del reddito dovranno anche accettare almeno una delle tre offerte di lavoro congrue, illustrate nell'art. 4 del Decreto legge.

Vedesi tabella seguente:

Fonte: www.governo.it

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni (art.7).

Per il datore di lavoro

Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell’ambito del SIUPL - Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro - le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di RdC, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità (art.8).

2. Quota 100 (62+38)

Il decreto, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, introduce disposizioni concernenti il trattamento di pensione anticipata c.d. “quota 100”, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. (art.14).

I lavoratori dipendenti privati che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono accedere al pensionamento dal 1° aprile 2019. Successivamente, per i requisiti maturati dal 1° gennaio ogni 3 mesi dal raggiungimento. Si prevede però che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 possa essere esercitato anche successivamente a tale data, ferme restando le disposizioni del decreto.

I Fondi di solidarietà bilaterali possono anche erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione quota 100 entro il 31 dicembre 2021. Ma per fare ciò occorre un accordo collettivo di livello aziendale o territoriale sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione (art.22).

3. Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali

L’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti (art.15).

4. “Opzione donna”

Il decreto prevede la possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2018 (art.16).

5. APE sociale

Viene modificato il comma 179 dell’art.1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, prorogando in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, il possesso dei requisiti per accedere all’APE sociale (art.18).

6.Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, chi è privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non è titolare di pensione potrà riscattare, in condizioni agevolate, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto non coperti da contribuzione, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi (art.20).

Link al Decreto Legge.

 

 

 

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