Nell’allegato alla legge citata nel titolo della news, pubblicata nella sopracitata Gazzetta Ufficiale, di cui è stata data precedentemente notizia nel nostro sito : alla pagina 2, prima colonna, all’articolo 2, comma 4, dove è scritto: “«per ogni ulteriore componente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE»”, leggasi: “«per ogni ulteriore componente minorenne » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE»” (G.U.n.81 del 5 aprile 2019 – Serie generale).