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News - 28/05/2019

Tempi di pagamento negli appalti pubblici

A partire dal 26 maggio 2019, i pagamenti degli stati di avanzamento lavori dovranno essere effettuati entro 30 giorni, a meno che non sia stato stabilito un termine differente nel contratto

La legge n. 37/2019, entrata in vigore a partire dal 26 maggio 2019, contiene importanti disposizioni volte ad eliminare i contrasti in atto tra le norme italiane ed il diritto dell’UE,  con lo scopo di porre fine alle procedure d’infrazione avviate da Bruxelles contro l’Italia per il mancato o il non completo rispetto della normativa comunitaria in materia di tempi di pagamento negli apparti pubblici.

In particolare, la nuova versione dell’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, sostituito dall'art. 5 della Legge 03 maggio 2019, n. 37  ha di fatto introdotto tempi più ristretti per i pagamenti alle imprese negli appalti pubblici da parte della Pubblica Amministrazione, sancendo che il pagamento deve essere erogato non oltre 30 giorni, decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Pertanto all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non

superiore a 7 giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento (RUP) rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore e da questo momento decorrerà il termine  di 30 giorni per l’erogazione del pagamento.
Tuttavia, il nuovo testo fa salvi, conformemente al
D. Lgs  231/2002, i casi nei quali sia espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni, purché la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustifichino tale termine più lungo.

La nuova disciplina, inoltre, conferma l’inserimento obbligatorio di apposite penali contrattuali a carico dell’imprenditore nell’ipotesi  di ritardo nell’esecuzione del contratto di appalto.

Quest’ultime dovranno essere pattuite in base ai 2 requisiti:

  • la tecnica di calcolo, ossia le penali sono commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere comprese tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell’entità delle conseguenze del ritardo
  • la proporzione, cioè proporzionali all’importo complessivo o alle prestazioni del contratto in modo da non superare comunque il 10% dell’ammontare totale netto.

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