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News - 10/07/2019

Ecobonus e sismabonus

Tutte le novità del DL Crescita in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 26/Lalla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 della Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) sono state apportate interessanti modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.

In particolare, detta disciplina ha integrato la normativa attualmente vigente in materia di incentivi fiscali riconosciuti per le citate categorie di interventi, introducendo una nuova modalità di fruizione degli stessi. L’articolo 10 del Decreto Crescita ad integrazione degli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e s.m. e i., ha infatti stabilito che “il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi”. Tale contributo sarà poi recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Come è noto, il dettato normativo antecedente al Decreto Crescita consentiva ai beneficiari di godere di detrazioni fiscali sulla spesa sostenuta, ripartendone l’ammontare in 10 o 5 quote annuali di pari importo, rispettivamente per interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento antisismico, ovvero di cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale ai fornitori che avessero effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà per questi ultimi di successiva cessione del credito. L’articolo 10 del Decreto Crescita ha a sua volta previsto una nuova e aggiuntiva modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali, consistente nel riconoscimento, in favore dei beneficiari, di uno sconto immediato, commisurato alla detrazione fiscale e applicato dall’impresa appaltatrice sul corrispettivo ad essa dovuto.

Per quanto attiene alla percentuale di detrazione, per gli interventi che comportano la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, viene riconosciuta una detrazione IRPEF/IRES nella misura dal 50% al 65% della spesa sostenuta, mentre per i lavori di risparmio energetico relativi a parti comuni di edifici condominiali l’ecobonus potrà arrivare sino all’85% della spesa sostenuta. La Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n.145), inoltre, ha proroga per tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per i lavori in edifici privati, mentre per le spese sostenute per interventi di parti comuni di condomini la scadenza per fruire dell’agevolazione è fissata al 31 dicembre 2021.

Infine per quanto concerne gli interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1 gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%, da calcolare su un ammontare complessivo di 96.000 Euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già usufruito della detrazione. Questo vincolo non si applica se in anni successivi sono effettuati interventi autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente e pertanto non di mera prosecuzione. La detrazione base del 50% aumenta qualora l’intervento effettuato sull’edificio singolo o sulle parti comuni del condominio comporti una riduzione del rischio sismico. In particolare la detrazione sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico pari a una classe di rischio inferiore e all’80% (85% per gli edifici condominiali) se si realizza il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Inoltre, appare opportuno ricordare che l’articolo 8 del testo della Legge di conversione del Decreto Crescita ha esteso la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dall’articolo 16, comma 1-septies del DL n. 63/2013 anche ai comuni ricadenti in zone a rischio sismico 2 e 3.

                                                                                                                                                                                             

 

 

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