Cos’è
L’intervento di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.La riforma della disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa.
Con decreto ministeriale 7 dicembre 2017 si è provveduto ad adeguare il decreto ministeriale 9 giugno 2015 alle nuove disposizioni comunitarie in materia di delocalizzazione introdotte dal regolamento (UE) n. 1084/2017, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014.
Con decreto ministeriale 30 agosto 2019 (pubblicato di recente sul sito del Mise ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, in sostituzione della disciplina attuativa recata dal DM 9 giugno 2015 e ai sensi dell’articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. (DL Crescita).
Con successivo provvedimento saranno fornite le indicazioni sui criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.
A chi si rivolge
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili.
Cosa finanzia
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:
a. prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione, con spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro;
b. comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
Come funziona
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni sono affidati al Soggetto gestore Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, al quale vanno indirizzate le domande di accesso alle agevolazioni.
Normativa