Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 con la quale definisce i tempi e le modalità per la comunicazione della cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, prevedendo, tra gli altri, che:
Dal momento in cui la sezione regionale acquisisce la notizia della cessazione decorrono 90 giorni durante i quali il ruolo del responsabile tecnico è ricoperto dal legale rappresentante. Decorsi i 90 giorni, se non sarà comunicata alcuna nuova nomina, sarà avviato il procedimento disciplinare di sospensione dell'iscrizione.
Per quanto riguarda l'aggiornamento dell'idoneità del responsabile tecnico, la sezione regionale invierà all'impresa un avviso di scadenza (il primo a 60 giorni e il secondo 30 giorni prima), affinché possa procedere all'aggiornamento o alla sostituzione del responsabile tecnico. Anche in questa casistica, dalla data di scadenza dell'idoneità decorreranno i 90 giorni durante i quali il ruolo di responsabile tecnico sarà ricoperto dal legale rappresentante.
Decorso inutilmente il termine di 90 giorni per entrambe le casistiche, l'azienda non può comunque presentare domande di variazione e di rinnovo dell'iscrizione per le categorie d'iscrizione interessate dalla carenza del requisito del RT.
La delibera, la cui entrata in vigore è fissata al 4 maggio 2020, è allegata.
Il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha inoltre emanato la circolare n. 2 del 13 febbraio 2020 con la quale esclude che l'attività di spazzamento meccanizzato in aree private necessiti di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, mentre il trasporto del rifiuto derivanti da questa attività necessita di iscrizione che può essere anche quella semplificata alla categoria 2-bis, se il soggetto che ha effettuato l'attività si configura come produttore del rifiuto.
Infine, il CN ha chiarito che il codice da attribuire a tali rifiuti è il 200303.
I testi dei due provvedimenti sono allegati.