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News - 21/02/2020

Consiglio Regionale del Lazio

Approvazione PL n.194: “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” (c.d. “Collegato”)

Vi informiamo che il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini (Pd), ha approvato, con 26 voti a favore e 16 contrari, la proposta di legge regionale n. 194 del 31 ottobre 2019, “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, il cosiddetto “Collegato” , composto da ventitré articoli.

Dopo il voto, il presidente Buschini ha sospeso la seduta e ha aggiornato i lavori alle ore 11 di mercoledì 26 febbraio, per l’esame degli ordini del giorno collegati al provvedimento.

L’articolato uscito dall’Aula

Si commentano gli articoli di maggiore interesse:

L’articolo 1 del provvedimento rafforza le funzioni del Consorzio industriale unico del Lazio, la cui istituzione, attraverso la fusione dei cinque consorzi provinciali esistenti, è prevista dall’articolo 40 della legge regionale 7/2018. Il collegato affida al Consorzio industriale unico del Lazio numerosi compiti, tra i quali la ricerca degli investitori, anche al di fuori del proprio territorio di competenza, il supporto alla Regione nell’esercizio della funzione di punto unico di contatto delle iniziative di investimento, il sostegno alla diffusione di reti di telecomunicazione e di servizi telematici alle imprese operanti in zone di digital divide rispetto agli obiettivi europei, la promozione di aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto per le imprese, la gestione di incentivi e contributi, la predisposizione della mappatura analitica della aree disponibili. Il collegato attribuisce al Consorzio anche la possibilità di esercitare le funzioni di stazione appaltante.

L’articolo 2 riguarda la vigilanza e l’esercizio dei poteri sostitutivi della Regione in materia urbanistico-edilizia.

L’art. 3 disciplina il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio.

L’art.4 è volto a semplificare i procedimenti in materia di Valutazione ambientale strategica (Vas), anche attraverso attività di supporto da parte della Regione alle amministrazioni locali interessate.

L’art. 5 introduce alcune semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche.

L’art.6 riguarda la semplificazione istruttoria per l’approvazione dei piani regolatori generali e dei piani attuativi.

L’art.7 contiene norme di riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni su beni demaniali e non demaniali regionali.

L’art.8 contiene norme di coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura.

L’articolo 9 contiene disposizioni di semplificazione in materia ambientale.

L’art.10, nelle more dell’entrata in vigore del Piano energetico regionale, contiene una serie di disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili e sulla localizzazione degli impianti fotovoltaici in zona agricola.

L’art.16 interviene sulla legge 52/1980 in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie.

L’art.17 introduce nuove norme nella legge 5/2018, in materia di graduatorie e procedure concorsuali nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale.

L’art.18 istituisce il “Fondo rotativo regionale per la conclusione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata”.

L’art.19 contiene diverse norme di semplificazione della normativa regionale.

Il maxi subemendamento

L’articolo 22 (Disposizioni varie), riscritto dalla Giunta con un maxi subemendamento distribuito all’Aula nella notte, si compone di 156 commi. Oltre al pacchetto sull’emergenza abitativa, s’interviene tra l’altro per favorire una più efficace integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Alcune norme mirano a ridurre gli sprechi legati alla distruzione dei resi danneggiati e dei beni invenduti presenti nei centri di distribuzione delle grandi aziende di commercio elettronico, favorendone il loro utilizzo a fini di solidarietà sociale.

L’articolo 23 riguarda l’entrata in vigore della legge che avverrà il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

 

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