Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020.
In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci, il MIT chiarisce alcuni punti relativi ai trasfrontalieri e alle merci.
Le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno degli stessi. Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.
In attesa di ulteriori disposizioni, sono attese infatti delle linee guida, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori:
a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
c) trasmettere la documentazione di traporto in via telematica.
Si ritiene inoltre importante trasmettere quanto inviato ad Unindustria da Anita, l’associazione Nazionale aderente a Confindustria, che fa il quadro sulla problematica della gestione degli autisti.
La nota allega:
1 - l’ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile che risolve la problematica delle ordinanze regionali che avevano creato incertezze, soprattutto nella gestione degli autisti. Nel provvedimento, infatti nel ribadire che le misure restrittive del DPCM 8 marzo 2020 non si applicano al trasporto di merci e a tutta la filiera produttiva in transito, in entrata e in uscita dalle zone individuate dal DPCM (tutta la Lombardia e le altre provincie del Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche) e che sono consentiti gli spostamenti delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale (compreso quelle delle aree sopra riportate) per motivi di lavoro, necessità o per motivi di salute, nonché per lo svolgimento delle conseguenti attività, si richiamano le Regioni a dare applicazione alle disposizioni contenute nell’ordinanza.
Le Regioni pertanto devono attenersi a tali indicazioni e consentire quindi ai lavoratori che abbiano viaggiato per esigenze lavorative, di rientrare senza doversi poi autodenunciare presso le Asl per la messa in quarantena.
2. il Comunicato del Ministro dell’interno con cui si riepilogano i contenuti della direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle aree di contenimento. Anche in questo documento si ribadisce che gli spostamenti potranno avvenire per esigenze lavorative, attestate mediante autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Anche in questo caso, trovate in allegato il format predisposto dal Ministero dell'interno.
Nei link di seguito si riportano inoltre le note esplicative pubblicate dal Ministero degli Esteri e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Provvederemo a fornire ulteriori informazioni e indicazioni non appena disponibili.
Nota Ministero degli Esteri
Nota Ministero delle Infrastrutture e Trasporti