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News - 19/03/2020

Lavoro/Sicurezza - Primi approfondimenti degli Artt. 5, 15-16, 42, 64 del Decreto #CuraItalia

Prime indicazioni in materia di sicurezza

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, contiene le annunciate disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti ai fini della applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

 

In particolare, in materia di sicurezza (artt. 5, 15-16, 42, 64), si riportano di seguito prime indicazioni.

Mascherine e dispositivi di protezione individuale

Uno dei maggiori problemi evidenziati nel Protocollo è rappresentato dalla carenza di dispositivi di protezione (in particolare, mascherine).

Produzione e fornitura di dispositivi medici (art. 5)

L’art. 5 del decreto-legge prevede incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici il Commissario straordinario (attraverso Invitalia) eroga finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. I dispositivi sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.

La norma va posta in relazione anche alla previsione dell’art. 43, secondo la quale l’Inail trasferisce ad Invitalia la somma di 50 mln di € da erogare alle imprese per l’acquisito di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Produzione e importazione di mascherine e di dispositivi di protezione individuale (art. 15)

Per la produzione e l’importazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, l’art. 15, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

Da evidenziare che la relazione tecnica definisce “oggettiva e grave” la carenza di mascherine chirurgiche.

Per procedere a queste attività, l’articolo delinea un apposito percorso declinato dalla legge, distinto per le mascherine chirurgiche e per i dispositivi di protezione individuale

Quanto ai controlli relativi alla produzione, importazione e immissione sul mercato, occorre distinguere: per le mascherine chirurgiche, quali dispositivi sanitari, il controllo è affidato all’ISS. Nulla cambia se, ai diversi fini dell’utilizzo, le stesse mascherine sono considerate come dispositivi di protezione individuale ai fini del Dlgs 81/2008. Tali mascherine sono dispositivi individuali idonei a proteggere tanto il personale sanitario (art. 34, DL 9/2020) quanto i lavoratori (v. successivo art. 16).

Per la produzione, importazione ed immissione in commercio dei dispositivi di protezione individuale occorre invece sottoporre i prodotti alla approvazione dell’Inail.

Misure a favore dei lavoratori: le mascherine chirurgiche costituiscono DPI ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (art. 16)

L’art. 16, per contenere il diffondersi del virus COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ossia attrezzature destinate ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

In questo modo, i lavoratori sono espressamente equiparati, nella tutela, agli operatori sanitari: infatti, secondo l’art. 34 del DL n. 9/2020, le mascherine chirurgiche costituiscono dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari, secondo le linee guida OMS e secondo le attuali evidenze scientifiche (quindi anche ai fini dell’ampia portata dell’art. 2087 del codice civile).

Sono idonee anche le mascherine esistenti in commercio e prive del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell’Istituto superiore di sanità.

La stessa norma dispone ancora che fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti (FFP2 e FFP3) prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Dalla lettura combinata delle due norme sembra scaturire una conseguenza: l’art. 15 si riferisce alle mascherine e ai dispositivi di protezione individuale che saranno prodotti ed immessi sul mercato – e dovranno essere approvate dall’ISS e dall’Inail – mentre l’art. 16 si riferisce alle mascherine disponibili in commercio: sia quelle marcate CE sia quelle non marcate, che siano state verificate dall’ISS a norma dell’art. 34.

Ovviamente, data la non chiara formulazione normativa, occorrerà far riferimento a circolare di chiarimento degli enti coinvolti.

Disposizioni INAIL in caso di infezione da coronavirus in occasione di lavoro (art. 42)

In caso accertato di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve seguire le procedure ordinarie, redigendo il certificato di infortunio e inviandolo telematicamente all’INAIL.

Le prestazioni INAIL, nei suddetti casi, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Tali infortuni gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (artt. 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019).

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 assegna particolare valenza alle azioni di sanificazione.

Per il periodo d'imposta 2020, l’art. 64 riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 17 aprile 2020.

 

Con riserva di ulteriori comunicazioni.

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