Con il messaggio Inps n. 1321/2020 , l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti, dopo il messaggio Inps n. 1287/2020 , per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa e hanno i requisiti per accedere agli strumenti di sostegno al reddito per questo periodo riferito all'emergenza Codiv.
Le domande per l’accesso alla CIGO, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, e all’assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale possono essere presentate, per un periodo massimo di 9 settimane, entro la fine del quarto mese successivo alla data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In particolare, l’inps precisa che “Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini”.