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News - 30/03/2020

Fiscale - Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali per il contrasto al Covid-19 Decreto #CuraItalia art.66

Una detrazione Irpef del 30% per erogazioni liberali (donazioni) effettuate dalle persone fisiche e la deduzione integrale ai fini Ires e Irap per le donazioni effettuate dalle imprese

Il DL Cura prevede all’art.66

1) una detrazione Irpef del 30% per erogazioni liberali (donazioni) effettuate dalle persone fisiche

2) la deduzione integrale ai fini Ires e Irap per le donazioni effettuate dalle imprese

 

Il Decreto Legge "Cura Italia", all’art. 66, prevede degli incentivi fiscali per i soggetti che effettuano erogazioni liberali, in denaro o in natura, a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza Coronavirus.

  1. Donazioni effettuate da persone fisiche

Viene introdotta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito pari al 30% per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate nel 2020 con queste caratteristiche:

  1. dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali

  2. finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus.

  3. destinate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, nonché di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

La detrazione non può essere superiore a 30.000 euro e, pertanto, l’importo massimo di donazione agevolabile è pari a 100.000 euro.

  1. Donazioni effettuate da imprese

Per le donazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza coronavirus, il Decreto stabilisce che si applica l'art. 27 della L. 133/19992.

L’art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, con riferimento alle liberalità a sostegno delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro e non considera destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa le cessioni gratuite di beni. La stessa norma stabilisce che le due forme di elargizione (denaro e beni) non sono soggette all'imposta sulle donazioni.

Pertanto:

  • le erogazioni in denaro da parte degli enti assoggettati a IRES e IRAP sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa;

  • le cessioni gratuite di beni non sono considerate operazioni estranee all'esercizio d'impresa e quindi non concorrono a formare i ricavi (Tuir, art. 85).

  • Non sono previsti limiti all'importo deducibile.

  • Ai fini Irap, tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

  • Sia in denaro sia in natura, non sono soggette all’imposta di Registro sulle donazioni.

La disciplina di cui all'art. 27 della L. 133/1999, a cui rinvia il Decreto "Cura Italia", consente di agevolare solo le erogazioni liberali effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati o enti.

L’art.66 del Dl Cura aggiunge infine che, ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019. Tali disposizioni rimandano al cosiddetto “valore normale” (art. 9, Tuir), con ulteriori specificazioni in relazione alle donazioni che hanno per oggetto beni strumentali o beni merce, e dispongono oneri di documentazione in capo al donatore e al destinatario dell’erogazione liberale.

Per informazioni
Tel. 0684499307
massimiliano.bondanini@un-industria.it
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Massimiliano Bondanini




Roma

Telefono: 0684499307
Mail: massimiliano.bondanini@un-industria.it

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