Di seguito un estratto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio relativa al Comune di Contigliano sulle misure di diretto interesse per i cittadini e le imprese.
DIVIETO DI ALLONTANAMENTO, DIVIETO DI SPOSTAMENTO, DIVIETO DI ACCESSO
a) il divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Contigliano per tutte le persone ivi presenti;
b) divieto di accesso nel Comune di Contigliano, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza per coloro che fossero attualmente fuori dal Comune e assicurando il corridoio di attraversamento verso la Strada Provinciale 46 Tancia;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
d) il divieto di spostamento delle persone fisiche, previsto dall'atrticolo 1 comma 1 lettera a) del DPCM dell'8 marzo 2020 e s.m.i. e dalla presente ordinanza, può essere esentatodal Sindaco del Comune esclusivamente per il personale impegnato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla prsente ordinanza e in caso di comprovata necessità;
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE PER I LAVORATORI
e) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune di Contigliano, anche ove le stesse si svolgano al di fuori del territorio comunale;
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE PER LE IMPRESE E ATTIVITA' ESCLUSE DALLA SOSPENSIONE
f) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, e ad esclusione delle imprese farmaceutiche o di supporto al SSR, nonchè di quelle attività che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, nonchè ad esclusione delle attività necessarie a garantire l'allevamento degli animali, le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico delle piante e degli animali;
g) sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali nel Comune di Contigliano, compresi cantieri di lavoro ad eccezione dei generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per l'agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante, per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette,tabaccherie, sportelli Bancomat e Postali nonchè servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimeto dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio dk consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei servizi sanitari e socio sanitari esistentI;
h) il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui ai punti f) e g) nel Comune di Contigliano è consentito in ingresso e in uscita previa esibizione di idonea documentazione relativa all'attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa.