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News - 08/04/2020

Fiscale - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, per il contrasto al Coronavirus

Con la circolare n.8/E 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di incentivi fiscali per le erogazioni liberali di cui all'articolo 66 D.L. #CuraItalia

Nella Circolare 8/E 2020, l'Agenzia fornisce chiarimenti anche in materia di incentivi fiscali per le donazioni, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da persone fisiche e imprese a sostegno degli interventi di gestione e contenimento dell’emergenza coronavirus (articolo 66 del D.L. "Cura Italia").

Ricordiamo che la disciplina in esame prevede la possibilità:

  • Per le persone fisiche e gli enti non commerciali di detrarre dall’imposta lorda sul reddito il 30% della donazione, in denaro o in natura, per un importo non superiore a 30.000 euro;
  • Per le imprese di dedurre dalla base imponibile Ires e Irap le erogazioni liberali in denaro e, in caso di donazioni in natura, di considerare non imponibile il valore dei beni ceduti gratuitamente.

Con riguardo ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali, l’AdE al punto 5.5 della circolare precisa che rientrino nel novero delle donazioni agevolabili ai sensi dell’articolo 66:

  • Donazioni effettuate in favore di enti espressamente elencati dallo stesso articolo 66, ossia: Stato, regioni, enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • Donazioni eseguite anche per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27 della 13 maggio 1999, n. 133 cui il comma 2 dell’art. 66 del Decreto fa rinvio, ossia: fondazioni, associazioni, comitati ed enti.
  • Donazioni eseguite dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 66 (persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa), non necessariamente per il tramite e/o favore degli enti sopra indicati, ma direttamente in favore: delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza.

Da un punto di vita oggettivo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui all’articolo 66 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziarie gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, è ammissibile agevolare anche le donazioni finalizzate a finanziare misure di solidarietà alimentare, purché eseguite a favore o per il tramite dei soggetti sopra richiamati.

Inoltre, la circolare riporta alcuni chiarimenti anche in merito al trattamento IVA applicabile alle suddette donazioni. l’Agenzia delle Entrate afferma è possibile applicare il regime IVA dell’articolo 6, comma 15, della L. 133/99 in relazione alle donazioni in natura, che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi e alle condizioni in esso previste. Si considerano, infatti, distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto i prodotti alimentari non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonche' per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a enti pubblici, associazioni di cui all’articolo 10, n.12, del DPR 633/72 (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e Onlus) o enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovo o realizzano attività d’interesse generale.

Infine, a proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate precisa che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto, l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata la donazione.

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