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News - 10/04/2020

Legale d’impresa – Decreto Liquidità: introdotte disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Rafforzamento del Golden Power a difesa delle imprese italiane artt. 15-16-17 D.L. Liquidità

Al fine di rafforzare le imprese italiane, il Decreto Liquidità interviene estendendo l’ambito applicativo del Golden Power, ossia quelle misure introdotte nell’ordinamento giuridico nazionale con il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012, n.56 e che rappresentano uno scudo pensato per proteggere le attività di alcuni settori reputati strategici e di interesse nazionale.

In generale, la normativa sul c.d. Golden Power prevede che alcune operazioni societarie considerate rilevanti dalla Legge, nell’ambito dei settori strategici, debbano essere oggetto di notifica da parte delle società interessate. A seguito di tale comunicazione, l’esecutivo avvia una procedura di controllo al fine di determinare la sussistenza delle condizioni per l’esercizio dei poteri speciali. Questi ultimi variano a seconda del settore coinvolto e del tipo di operazione rilevante (es. imposizione di condizioni specifiche all’acquisto di partecipazioni in imprese strategiche, veto all’adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza nel settore della difesa e della sicurezza). Qualora non siano rispettati gli obblighi di notifica o le condizioni imposte dall’esecutivo, la normativa prevede sanzioni di diverso tipo quali l’invalidità degli atti compiuti in violazione di procedura, la sospensione dei diritti di voto, l’applicazione di penali amministrative.

In questo particolare periodo storico, attraverso l’intervento sul Golden Power, il Governo mira ad evitare che imprese italiane di settori strategici possano essere acquistate all'estero a prezzi di favore, a seguito del calo dei titoli borsistici.

A tal fine con il Decreto si assiste a un ampliamento dei settori, ricomprendendo, oltre a quelli della difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni, anche nuovi ambiti quali:

  • Acqua e Alimentare.
  • Assicurazione, Finanza e Credito.
  • Intelligenza artificiale, Robotica e Semiconduttori.
  • Salute e Sicurezza alimentare.
  • Sicurezza, Trattamento e Archiviazione dati (cybersecurity).

Oltre a ricoprire nuovi settori, il Decreto Liquidità prevede una estensione dei poteri speciali del Governo agli acquisti di partecipazioni in società con asset nei settori sopra riportati. A tal fine, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Decreto e fino al 31 dicembre 2020, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Governo le operazioni di acquisto di partecipazioni in società rientranti nei settori sopra menzionati e che abbiano per effetto la modifica della titolarità, del controllo o della disponibilità di attivi o il cambiamento della loro destinazione. La notifica è dovuta anche da soggetti esteri, inclusi quelli dell’Unione europea, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società. Per i soggetti Extra-Ue si fa riferimento a operazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 25%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute. Al fine di garantire la massima efficacia della normativa in esame è stata introdotta la possibilità per il Governo di procedere con l'esercizio dei poteri speciali anche d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.

Il Decreto precisa che restano validi, anche successivamente al 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri speciali, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Infine, sempre nella logica di potenziare i controlli su operazioni che comportano modifiche sugli asseti proprietari delle società, il Decreto interviene sull’articolo 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti. In particolare, è ampliata la possibilità riconosciuta alla Consob di fissare, per un periodo di tempo limitato, soglie inferiori rispetto a quelle del 3% e del 5% per le PMI, eliminando la condizione che debba trattarsi di partecipazioni in società ad elevato valore corrente di mercato. Viene potenziata, inoltre, la norma cd. antiscorrerie, aggiungendo la soglia del 5% all’acquisto di partecipazioni in occasioni delle quali l’acquirente è tenuto a dichiarare gli obiettivi che intende perseguire nei sei mesi successivi.

 

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