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News - 15/04/2020

Fiscale -Circolare Agenzia Entrate 8/E 2020 - Focus artt.67-68 Decreto CuraItalia. Sospensione attività enti impositori, carichi affidati all'Agente della Riscossione e termini procedimenti tributari

3. Accertamento, adesione e altri strumenti definitori

 

1) ACCERTAMENTO e ADESIONE/ termine

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

 

2.7 Termine per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione
QUESITO: Si chiede di chiarire se e come operi la disposizione contenuta nell’articolo 67 del Decreto con riferimento al termine per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente, anche alla luce della sospensione dei termini per la proposizione del ricorso disposta dall’articolo 83.
RISPOSTA: In relazione all’applicazione dei vari istituti sospensivi introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020, si rinvia ai chiarimenti forniti nella circolare 6/E del 23 marzo 2020. Il citato documento di prassi ha chiarito che, per l’istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, non si applica la sospensione prevista dall’articolo 67 del Decreto, bensì quella prevista dall’articolo 83 del Decreto con riguardo al termine per l’impugnazione. In tal caso «si applicano cumulativamente:
 sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente”, prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,
 sia la sospensione prevista dall’articolo 83 del decreto».

 

 

2) Accertamento e ADESIONE/ sottoscrizione

ADESIONE NON FIRMATA

 ADESIONI – ATTO DI ADESIONE GIÀ SOTTOSCRITTO E TERMINE DI 20 GIORNI (PERENTORI) PER IL PAGAMENTO

 

2.13 Adesione non firmata
QUESITO: Per l’accertamento con adesione non ancora sottoscritto, i termini dei 90 giorni previsti dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 vengono estesi in virtù della sospensione di cui all’articolo 67 del Decreto?
RISPOSTA: Come chiarito con circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del Decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:
 sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
 sia la sospensione prevista dall’articolo 83 del Decreto.


2.14 Adesioni – Atto di adesione già sottoscritto e termine di 20 giorni (perentori) per il pagamento
QUESITO: In caso di atto di adesione già sottoscritto, il termine di versamento della prima o unica rata da effettuarsi entro 20 giorni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 beneficia della sospensione introdotta dal Decreto?
RISPOSTA: Come già chiarito dalla circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, il termine di versamento della prima o unica rata relativa all’adesione, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto (articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), non beneficia di alcuna proroga o sospensione introdotta dal Decreto.
Fanno eccezione solo i soggetti che alla data del 21 febbraio avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; per tali contribuenti, in virtù dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, il versamento di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, va effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile.

 

 

3) Accertamento e adesione / Adesione ALTRI ISTITUTI DEFINITORI E TERMINI DI IMPUGNAZIONE

 

 SOSPENSIONI EX ARTICOLI 67 E 83 DEL DECRETO

 

 

2.15 Sospensioni ex articoli 67 e 83 del Decreto

QUESITO: Dalla lettura del Decreto si evidenziano due differenti sospensioni inerenti alle attività di accertamento (articolo 67 comma 1 e articolo 83 comma 2). Quello che sembra riguardare le adesioni in corso pare sia l’articolo 83 comma 2 (ultimo periodo) del Decreto, in cui si fa riferimento a un termine di sospensione (dal 9 marzo al 15 aprile 2020 diverso da quello di cui all’articolo 67 (8 marzo – 31 maggio), previsto per la notifica del ricorso di primo grado alla CTP. Considerato che dal termine per il ricorso discendono tutti i termini previsti dalla legge, per l’acquiescenza (articolo 15 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), la sottoscrizione dell’adesione (Circolare 65/E del 2001 par 4.2 penultimo capoverso), la definizione delle sole sanzioni (articolo 17 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), la specifica sospensione per il procedimento di adesione può godere di tale arco temporale (anziché di quello fino al 31/5 di cui all’articolo 67 del Decreto)?

RISPOSTA: Con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 sono stati forniti chiarimenti con riferimento all’applicazione del periodo di sospensione previsto dagli articoli 67 e 83 del Decreto, sia sul decorso del termine per impugnare gli avvisi di accertamento sia sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.
In particolare, è stato precisato che in caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni (previsto dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), sia la sospensione prevista dal citato articolo 83 del Decreto (dal 9 marzo al 15 aprile 2020).
Dalle indicazioni fornite dalla citata circolare 6/E si desume, quindi, che la sospensione dei termini di impugnazione di cui all’articolo 83 risulta applicabile a tutti gli istituti definitori che fanno esplicito rinvio, ai fini del godimento del beneficio, ai termini per l’impugnazione dell’atto (si pensi all'acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alla definizione degli atti di contestazione ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alla possibilità di presentare istanza di adesione a seguito della notifica di un avviso di accertamento, alla presentazione delle istanze IPEA/IPEC).

 

 

4) Accertamento e adesione / INVITO BLACK LIST

 

 SOSPENSIONE DEI TERMINI E INVITO BLACK LIST

2.17 Sospensione dei termini e invito black list


QUESITO: Con riferimento a un invito relativo al periodo d’imposta 2015 notificato, ai sensi dell’articolo 110, comma 11, del TUIR, il 13 marzo 2020, con termine per rispondere fissato all’11 giugno 2020 (cioè 90 giorni dopo), si applica l’articolo 67, comma 1 del Decreto, e in caso affermativo l’ufficio è tenuto a comunicare al contribuente che ai 90 giorni previsti per tale tipo di invito si sommano ulteriori 85 giorni?


RISPOSTA: l’articolo 67 del Decreto prevede, al comma 1, che «Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori». Come chiarito dalla circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, tale previsione normativa non ha inteso sospendere le attività degli uffici, bensì solo i termini relativi alle suddette attività (tra cui quelle di accertamento e controllo) «da parte degli uffici degli enti impositori». Nell’ambito applicativo della sospensione di cui al citato articolo 67 non rientra quindi il termine di 90 giorni entro cui il contribuente è chiamato a fornire risposta ai sensi dell’articolo 110, comma 11, del TUIR.
A tale adempimento risulta invece applicabile l’articolo 62 del Decreto, il quale - oltre a disciplinare la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali con riferimento al mondo dichiarativo/autoliquidativo - al comma 1 prevede anche che «sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti [...] che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020». La citata disposizione non introduce una sospensione di termini, ma una sospensione degli adempimenti, i quali andranno effettuati, ai sensi del comma 6 del citato articolo, «entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni».
Ciò posto, nonostante l’adempimento di cui all’articolo 110, comma 11, del TUIR rientri tra quelli per cui è prevista la sospensione disciplinata dal citato articolo 62 del Decreto, nel caso prospettato nel quesito la suddetta sospensione non risulterà applicabile, atteso che la scadenza per l’adempimento viene ipotizzata in una data (11 giugno 2020) non rientrante nel periodo (compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020) indicato nel comma 1 dell’articolo 62 del Decreto.

 

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