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News - 15/04/2020

Fiscale - Circolare Agenzia Entrate 8/E - Focus artt. 67 e 68 Decreto Cura: sospensione attività degli enti, carichi dell'Agente della Riscossione, termini dei procedimenti. 4

4. Contenzioso tributario; procedure concorsuali

 Contenzioso tributario e procedure concorsuali

 

CONTENZIOSO

CONTENZIOSO. RAPPORTO TRA I TERMINI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DEL DECRETO CON QUELLI DI CUI ALL’ARTICOLO 83 DEL DECRETO

 

2.8 Contenzioso. Rapporto tra i termini previsti dall’articolo 67 del Decreto con quelli di cui all’articolo 83 del Decreto

 

QUESITO: I termini di sospensione del contenzioso previsti dall’articolo 67 (8 marzo – 31 maggio) come si conciliano con quelli dell’83 (9 marzo – 15 aprile) del Decreto?

RISPOSTA: In relazione ai termini di sospensione relativi alle attività di controllo degli uffici, nonché di quelli processuali, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 6/E del 23 marzo 2020. In particolare, l’articolo 67, comma 1, del Decreto prevede che «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori». L’articolo 83 dello stesso Decreto, invece, al comma 2 dispone la sospensione dei termini, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, del «decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali», specificando al comma 21 che «Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare» Inoltre sempre il citato comma 2, dispone con specifico riguardo al contenzioso tributario che la sospensione dei termini, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 si applica anche per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e in relazione al termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In merito, occorre evidenziare che l’articolo 67 del Decreto contiene una disciplina generale di riferimento per la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori, fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme “speciali” contenute nel decreto stesso, quale ad esempio, appunto, l’articolo 83 del Decreto.
Di conseguenza con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto.

 

PROCEDURE CONCORSUALI

 

2.16 PROCEDURE CONCORSUALI


QUESITO: La sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili si applica anche alle procedure concorsuali? Come si concilia tale previsione con la sospensione dei termini per l’attività degli Uffici che ha una durata più ampia?

RISPOSTA: Tenuto conto che l’articolo 83 del Decreto stabilisce la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile c.a. del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili (tra i quali rientrano le procedure concorsuali) e penali e, in genere, di tutti i termini procedurali, sono da ritenersi sospesi anche i termini prescritti per il compimento di atti nei procedimenti di natura concorsuale (come si evince peraltro nella relazione illustrativa al decreto) e, pertanto, anche i termini per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo.
In particolare, il termine per l’insinuazione tempestiva, essendo correlato alla fissazione dell’udienza per la verifica dello stato passivo (trenta giorni prima dell’udienza), viene a slittare per effetto del rinvio d’ufficio di tutte le udienze a data successiva al 15 aprile 2020, rinvio che viene disposto in modo da consentire il rispetto dei termini computati a ritroso, come stabilito dal citato articolo 83. Relativamente, invece, al termine per l’insinuazione tardiva, essendo correlato al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (un anno dal deposito), la sua scadenza è prorogata per il numero di giorni corrispondente al periodo di sospensione.
Con riguardo poi all’articolo 67 del medesimo Decreto, che stabilisce la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio c.a. dei termini di prescrizione e decadenza per l’esercizio dell’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori, si evidenzia che tale previsione non sospende le attività e quindi non ne impedisce lo svolgimento nel predetto periodo. Ne consegue che, laddove dovesse verificarsi l’esigenza di compiere un’attività propedeutica agli adempimenti connessi alla procedura concorsuale nel rispetto della tempistica scaturente dallo spirare del termine del periodo di sospensione previsto dal già citato articolo 83 del medesimo Decreto, gli Uffici sono legittimati a procedere alle relative iniziative propedeutiche all’adempimento (ad esempio, liquidazione anticipata delle dichiarazioni fiscali, notifica di avvisi di accertamento).

 

 

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