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News - 15/04/2020

Fiscale - Circolare Agenzia Entrate 8/E - Focus Artt. 67-68 Decreto CuraItalia. Sospensione attività degli enti, carichi dell'Agente della Riscossione, termini dei procedimenti

5. Riscossione e sanzioni

 

 

1) RISCOSSIONE 

 

GESTIONE ISTANZE DI SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE

 

2.19 Gestione istanze di sospensione legale della riscossione

QUESITO: Sono sospesi i termini previsti per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. sospensione legale)?

RISPOSTA: L’articolo 67 del Decreto stabilisce la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio c.a. dei termini di prescrizione e decadenza per l’esercizio dell’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Nell’ambito dell’attività di riscossione rientrano anche gli adempimenti previsti a carico dell’ente creditore dall’articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, pertanto, i relativi termini di prescrizione e decadenza devono ritenersi sospesi ai sensi del predetto articolo 67.

Non si ritiene infatti applicabile alle attività svolte dall’ente impositore l’articolo 103 del Decreto - che disciplina la sospensione dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nel periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 - in quanto, stante la peculiarità della materia impositiva, il legislatore ha ritenuto di prevedere una disciplina speciale per le predette attività quale appunto quella contenuta nel già citato 67 del Decreto.
La sospensione prevista dal predetto articolo 103 del Decreto trova invece applicazione con riguardo alla dichiarazione che, a pena di decadenza, il contribuente, ai sensi del comma 538 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte dell’agente della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa dallo stesso.

 

 

2) SANZIONI

SANZIONI – ESECUZIONE SANZIONI ACCESSORIE

ATTO IRROGAZIONE SANZIONI - DECADENZA NOTIFICA

 

2.11 Sanzioni – esecuzione sanzioni accessorie

QUESITO: Le sanzioni accessorie ex articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, già notificate prima dell’8 marzo, devono essere portate a esecuzione?


RISPOSTA: Il comma 1 dell’articolo 67 del Decreto sospende «dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».
Come chiarito dalla circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, tale previsione «non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente».
Nell’ambito applicativo delle richiamate disposizioni normative ed indicazioni di prassi rientra anche il procedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di contestazione, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.
In proposito va precisato quanto segue.
Il comma 2-quater del citato articolo 12 dispone che l’esecuzione del provvedimento di sospensione è assicurata con l’apposizione del sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
Qualora tali attività siano state già svolte, la chiusura resta ferma, non risultando applicabili le disposizioni ed istruzioni operative riferite alla sospensione dei termini e dell’attività degli Uffici.

 

2.12 Atto irrogazione sanzioni - decadenza notifica

QUESITO: Ai sensi dell'articolo 16 settimo comma decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, a pena di decadenza, occorre notificare l'atto di irrogazione entro un anno dalla presentazione delle deduzioni difensive. Nel periodo connesso all’emergenza potrebbero spirare i termini di decadenza.
Ci si chiede se anche in questo caso è sospesa la notifica degli atti di irrogazione sanzioni oppure deve considerarsi rientrante in quelle attività indifferibili per cui vanno notificati gli atti.


RISPOSTA: L’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 prevede che l’atto di contestazione, notificato al contribuente ai sensi del suo comma 1, debba contenere, tra l’altro, «l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, […] ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive […]» (così il comma 6).
Ove tali deduzioni siano presentate «l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22» (cfr. il comma 7).
L’ufficio, dunque, con specifico riferimento alle deduzioni presentate dal contribuente deve svolgere un’attività di esame, controllo ed accertamento degli elementi giuridici e materiali (fatti e circostanze addotte) ivi contenuti, al fine di irrogare le conseguenti sanzioni con atto motivato.
Tale attività non si differenzia, sotto questo profilo, da quella svolta per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni effettuati in applicazione di altre disposizioni normative (tipicamente l’articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).
Alla luce di quanto sopra, dunque, si ritiene che la fattispecie in esame (notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni ex articolo 16, settimo comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché 16-bis, comma 2, dello stesso decreto legislativo che si richiama al precedente) rientri nel disposto dell’articolo 67 del Decreto, ai sensi del quale, tra l’altro, «Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».
Pertanto, qualora i termini richiamati per la notifica (un anno dalla presentazione delle deduzioni, ovvero sei mesi nel caso dell’articolo 16-bis) spirassero nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, gli stessi sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020, fermo restando:
 l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (cui l’ultimo comma del richiamato articolo 67 del Decreto rinvia): «I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione»; e
 le indicazioni contenute nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, laddove si è precisato che la previsione contenuta nell’articolo 67, comma 1, del Decreto, «non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell’Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente».

 

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