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News - 16/04/2020

Fiscale - Circolare Agenzia Entrate 8/E - Focus artt. 67 e 68 Decreto #CuraItalia: sospensione attività degli enti, carichi dell'Agente della Riscossione, termini dei procedimenti

7. Certificazioni e attestazioni; indagini finanziarie

 

1) Sospensione procedimenti amministrativi – procedimenti di adesione in corso relativi ad accertamenti fiscali già notificati/procedimenti per rilascio di certificati di ogni tipo e comunque denominati non ancora emessi dagli uffici fiscali

 

2.18 Sospensione procedimenti amministrativi – procedimenti di adesione in corso relativi ad accertamenti fiscali già notificati/procedimenti per rilascio di certificati di ogni tipo e comunque denominati non ancora emessi dagli uffici fiscali
QUESITO: Nell'ambito applicativo dell’articolo 103 del Decreto rientrano anche i procedimenti relativi al rilascio dei certificati di ogni tipo e comunque denominati non ancora emessi dagli uffici fiscali?
RISPOSTA: Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 103 del Decreto (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del Decreto prevede che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020».
Il richiamato disposto normativo si applica anche ai procedimenti di rilascio di certificazioni da parte degli Uffici dell’Agenzia delle entrate.
Il secondo periodo dello stesso comma 1 aggiunge tuttavia che «Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati».
Gli Uffici provvedono pertanto al rilascio dei certificati secondo le istruzioni fornite nel periodo emergenziale volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

 

2) Attestazioni di residenza all'estero 

 

2.20 Validità delle attestazioni di residenza all’estero

QUESITO: L’attuale stato emergenziale ha comportato per gli intermediari finanziari talune criticità connesse alla raccolta e alla trasmissione di documenti cartacei in originale, come i certificati di residenza rilasciati dalle autorità estere, necessari ai fini dell’applicazione delle ritenute ridotte previste dalle normative interne o convenzionali.
Per ovviare a tali difficoltà operative, possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 103 del Decreto, con particolare riferimento al secondo comma che proroga fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020?

RISPOSTA: Preliminarmente, preme rilevare che l’applicazione dell’esenzione o delle ritenute ridotte, in ragione della normativa interna di matrice europea o della normativa convenzionale, è una facoltà dell’intermediario che può decidere di avvalersene sotto la propria responsabilità.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, ha chiarito in più circostanze (a titolo esemplificativo, si vedano le risoluzioni 17 luglio 2006, n. 86; 24 settembre 2003, n. 183; 24 maggio 2000, n. 68; 10 giugno 1999, n. 95, 21 aprile 2008, n. 167) che i sostituti d’imposta hanno la facoltà, e non l’obbligo, di applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali.
Pertanto, anche laddove il percettore del reddito abbia diritto a un’imposizione più favorevole rispetto a quella ordinaria, il medesimo diritto può essere fatto valere attivando le procedure di rimborso, mentre l’intermediario può legittimamente limitarsi ad applicare la ritenuta piena prevista dalla normativa nazionale.
Ciò premesso, in merito all’articolo 103 del Decreto, rubricato «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza», si osserva che la norma riguarda i procedimenti amministrativi e gli atti amministrativi adottati nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano.
Si tratta di una disposizione che si è resa necessaria alla luce della drammatica emergenza epidemiologica da COVID-19 che si è sviluppata in Italia, al fine di ridurre le attività delle pubbliche amministrazioni alle funzioni essenziali, per contenere la diffusione del contagio.
La norma, quindi, non ha un’applicazione generalizzata ma introduce una deroga connessa alle eccezionali criticità che, in questo momento, si trova ad affrontare il sistema italiano.
Ciò precisato, non si può, tuttavia, ignorare la crescente diffusione del COVID-19 in numerosi Paesi del mondo, che si trovano in uno stato emergenziale analogo a quello italiano in termini di diffusione del virus e di necessità di contenimento dello stesso, mediante l’adozione di misure restrittive assimilabili a quelle recentemente introdotte in Italia.
In tali casi, occorre riconoscere che l’alterazione dell’ordinario funzionamento di tutte le attività, pubbliche e private, nell’ottica di favorire un contenimento dei contagi, può rendere difficoltosi il reperimento e la trasmissione in originale dei certificati di residenza.
In queste circostanze, paragonabili a quella attualmente esistente in Italia, si ritiene che quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto possa trovare applicazione anche alle attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni finanziarie estere, la cui validità si considera, pertanto, prorogata. La norma citata, peraltro, fa testualmente riferimento a “tutti i certificati”.
Resta inteso che spetta all’intermediario che applica il regime tributario di maggior favore l’onere di verificare la situazione di oggettiva difficoltà o impossibilità del soggetto estero di reperire la documentazione in esame a causa dello stato emergenziale (anche in termini di diffusione epidemiologica e di intensità delle misure restrittive) esistente nel Paese estero interessato.

 

3) Indagini finanziarie

 

2.10 Indagini finanziarie

 

QUESITO: Si chiede se in base alle disposizioni del Decreto siano sospese le attività relative alle indagini finanziarie.

RISPOSTA: Come chiarito con circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 l’articolo 67 del Decreto, al comma 1, prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso ma «non sospende, né esclude, le attività degli Uffici». Ne deriva che non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.
Tuttavia, anche in questo caso sono valide le indicazioni già fornite agli uffici di sospendere le attività di controllo, volte ad evitare gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da coronavirus, ove le stesse non risultino indifferibili o urgenti.

 

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