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News - 30/04/2020

Fiscale - I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla proroga della validità del DURF

L’Agenzia delle Entrate con circolare n.9/E del 13 aprile 2020 ha fornito i primi chiarimenti sul disposto dell’articolo 23 del Decreto Liquidità, riguardante la proroga dei certificati, in materia di appalti, di cui all'articolo 17-bis D. Lgs. n.241/97

Il nuovo articolo 17-bis rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, al comma primo pone a carico dei sostituti d'imposta residenti fiscalmente in Italia che “(…) affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il comma quinto dello stesso articolo, introducendo una deroga alla summenzionata disciplina, prevedendo che le imprese appaltatrici sono esonerate dall’applicazione degli obblighi di cui al primo comma, purché nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano effettuato nei periodi d’imposta, cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi (ex articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600) o avvisi di addebito INPS affidati agli agenti della riscossione, relativamente alle imposte sui redditi, IRAP e contributi previdenziali, per un ammontare superiore a 50.000 euro. Rilevano solo i carichi fiscali e previdenziali che risultano non pagati decorsi i termini di pagamento, con esclusione delle somme che sono state oggetto di un provvedimento di sospensione o di rateizzazione.

Tali requisiti dovranno essere attestati da una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (DURF), che avrà validità per quattro mesi e che dovrà essere inviata al committente.

Tuttavia, in considerazione della situazione emergenziale, il Decreto Liquidità all’articolo 23 ha previsto una proroga dei certificati emessi nel mese di febbraio 2020. In particolare, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.9/E 2020, la proroga si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 estendendone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da coronavirus, accessi da parte dei contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

 

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