Su indicazione di Federchimica si comunica che sul sito del Centro Nazionale Sostanze Chimiche è stato pubblicato, il 30 aprile scorso, il Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 – Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020 (in allegato).
Il rapporto, come indicato nella premessa dello stesso, presenta una panoramica relativa all’ambito della “disinfezione” con l’intento di chiarire alcuni aspetti quali: tipologia di prodotti disinfettanti, sia per la cute umana sia per le superfici, disponibili sul mercato italiano; efficacia di questi prodotti contro i virus; etichette di pericolo presenti sui prodotti; condizioni per un loro corretto utilizzo al fine di garantirne efficacia e sicurezza d’uso.
Inoltre il rapporto precisa i termini usati nell’ambito della disinfezione chiarendo la differenza tra: “disinfettante” - “sanificante”, “igienizzante per le mani e per l’ambiente” e “detergente”.
Innanzitutto vengono chiariti gli aspetti generali relativi ai disinfettanti sottolineando che questi prodotti devono essere preventivamente autorizzati prima della loro immissione sul mercato. Tali prodotti sono o Presidi Medico Chirurgici (PMC) o Biocidi.
Nel documento viene inoltre riportato un glossario che comprende le principali definizioni da tenere in conto per la produzione e l’immissione in commercio dei prodotti citati nel rapporto e un appendice (Appendice A) che elenca:
Il rapporto è diviso in capitoli. In seguito si riporta una sintesi di alcuni di questi.
Presidi Medico Chirurgici
Nel capitolo relativo ai PMC viene riportata una tabella (Tabella 1) contenente esempi di principi attivi nei PMC autorizzati in Italia e il relativo campo di applicazione. Alcuni PMC sono ad uso esclusivo degli utilizzatori professionali e riportano in etichetta la dicitura “Solo per uso professionale”. In assenza di tale dicitura il prodotto si intende destinato per l’uso al pubblico.
Biocidi
I prodotti disinfettanti contenenti i principi attivi approvati ai sensi del BPR sono autorizzati e disponibili sul mercato europeo classificati come “biocidi”. Per la disinfezione umana e per quella delle superfici il BPR identifica due distinte tipologie di prodotti (PT):
1. PT1 per l’igiene umana La tipologia di prodotto PT1 include tutti quei “prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto”.
2. PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici La tipologia di prodotto PT2 comprende i “prodotti disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali”.
L’efficacia dei prodotti nei confronti dei diversi microrganismi, come ad esempio i virus, deve essere dichiarata in etichetta sulla base delle evidenze scientifiche presentate dalle imprese.
Nella tabella presente nel capitolo sui biocidi è presente una tabella (Tabella 2) che riporta i principi attivi nei prodotti biocidi autorizzati attualmente in Italia.
Etichetta di pericolo
Il capitolo evidenzia che tutti i prodotti pericolosi, prima di essere immessi sul mercato dell’Unione Europea (UE) devono essere classificati, etichettati e imballati in accordo con le disposizioni del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)(3).
Viene inoltre indicato che le prescrizioni generali in materia di etichettatura stabilite dal CLP si applicano non solo ai disinfettanti ma anche ai detergenti o agli igienizzanti in libera vendita. Il paragrafo rimanda alla lettura dell’Allegato 4 del Rapporto per informazioni sull’etichettatura (pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e indicazioni di pericolo supplementari) dei principi attivi più usati nei PMC e nei Biocidi per la disinfezione di cute e superfici.
Disinfettanti per la cute e per le superfici
In questo capitolo del Rapporto, che si divide in sotto capitoli, vengono date informazioni sui tempi di contatto dei prodotti disinfettanti per la cute e per le superfici. Entro i tempi indicati i prodotti devono svolgere la loro azione di efficacia contro i virus (ogni prodotto ha tempistiche diverse sulla base del principio attivo usato e della sua concentrazione). Anche laddove formule internazionalmente riconosciute non indicano i tempi di contatto il Rapporto indica che è il produttore, in relazione ai test forniti al momento della domanda di autorizzazione, a doverlo indicare tra le informazioni specifiche del prodotto.