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News - 21/05/2020

Fiscale - Le novità del Decreto Rilancio: rinviate sugar tax e plastic tax

Il Decreto Rilancio posticipa l’entrata in vigore della sugar tax e della plastic tax al 2021

Con il Decreto Rilancio viene posticipata l’entrata in vigore della plastic tax e sugar tax. L’articolo 133 del nuovo Decreto rubricato “Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate”, infatti, prevede il differimento dell’efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha introdotto un prelievo fiscale su bevande gasate e plastiche monouso.

In particolare, la cosiddetta plastic tax prevede un prelievo fiscale di 0,45 centesimi su ogni chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSIL’acronimo MACSI, così come esposto nell’articolo 634 della Legge di Bilancio 2020, si riferisce ai manufatti di singolo impiego, destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. I MACSI possono avere diverse forme e sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI che risultano compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

La sugar tax prevede un’imposta di 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti e 0,25 euro per Kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. L’imposta non applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi della UE e per quelle esportate. Sono, inoltre, esenti dal pagamento dell’imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale a 25 gr/l per i prodotti finiti e 125 gr/kg per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

In virtù della nuova disposizione contenuta nel Decreto Rilancio, l’entrata in vigore dei due provvedimenti sarà rinviata al primo gennaio 2021.

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