Su indicazione di Federchimica, si comunica che le Parti firmatarie del CCNL hanno convenuto, in sede di interpretazione congiunta delle norme contrattuali esistenti, la possibilità di mantenere l’iscrizione a FASCHIM nei casi di risoluzione consensuale derivante da accordi collettivi sottoscritti in luogo delle procedure per licenziamenti collettivi, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto).
Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), tra le disposizioni introdotte in materia di lavoro, ha previsto che la proroga della sospensione dei licenziamenti collettivi, prevista dall’articolo 14 dello stesso Decreto, non trovi applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Tenuto conto della previsione contrattuale che consente di mantenere, a seguito di accordi aziendali, l’iscrizione a FASCHIM per i lavoratori coinvolti nelle procedure per licenziamenti collettivi di cui alla Legge n. 223/91 (art.62 punto 8 CCNL 19 luglio 2018), le Parti firmatarie del CCNL hanno convenuto una interpretazione congiunta di tale norma contrattuale ritenendo la stessa applicabile anche ai casi, sopra citati, di risoluzioni consensuali derivanti da accordi collettivi di fatto sostitutivi delle procedure per licenziamenti collettivi.
Tale facoltà sarà possibile sino alla sospensione delle procedure di cui alla Legge n. 223/91.
Sino a tale momento, quindi, nelle trattative per gli accordi collettivi di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 14 del Decreto legge 104/20 si potrà tener conto di questa opportunità.
All.ti