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News - 14/10/2020

Lavoro - Commento al DPCM 13 ottobre 2020

Misure per le Attività produttive industriali

È stato firmato il DPCM 13 ottobre 2020, che conferma nuovamente, per le Attività produttive industriali, l’obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali, anche in merito alle previsioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del lavoro agile, quando possibile.

 

Le misure definite dal provvedimento sono efficaci dal 14 ottobre al 13 novembre 2020.

 

 

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 (in allegato), emanato per dare continuità alle misure previste dai precedenti provvedimenti, conferma alcune precedenti disposizioni e ne introduce di nuove; in particolare si segnala:

- l’obbligo di “avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dai predetti obblighi:

 

1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;

3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”

 

Pertanto, come si evince dalla frase evidenziata, questa disposizione non modifica l’applicazione dei protocolli anti-contagio definiti tra il Governo e le Parti Sociali già nell’aprile di quest’anno e quindi anche i protocolli aziendali definiti sulla base di quello nazionale non devono essere modificati in virtù di questa nuova disposizione;

- che la disposizione che prevede l’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione: distanziamento interpersonale (di almeno 1 metro) e costante e accurata igiene delle mani;

 

-l’obbligo, per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (> 37,5°C), di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

 

-la possibilità di svolgere, tra gli altri, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) secondo le disposizioni delle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”;

 

-che lo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio deve avvenire nel rispetto dei Protocolli anti-contagio adottati nel rispetto dei criteri riportati nell’Allegato 10 del DPCM. Viene inoltre raccomandata l’applicazione delle misure dell’Allegato 11;

 

-che lo svolgimento delle attività inerenti i servizi alla persona deve avvenire compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio di appartenenza e nel rispetto dei Protocolli anti-contagio definiti tenendo conto dei criteri riportati nell’Allegato 10 del DPCM;

 

-che lo svolgimento delle attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

 

-che nello svolgimento delle attività professionali sono raccomandati: la modalità di lavoro agile, ove queste possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; l’incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio; l’incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

 

 

Attività produttive industriali e commerciali

 

Sono confermate le prescrizioni secondo le quali tutte le attività produttive e industriali devono operare nel rispetto dei Protocolli sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli ambienti di lavoro (Protocollo 24 aprile 2020 – Allegato 12), per i cantieri (Protocollo 24 aprile 2020 – Allegato 13) e per il settore del trasporto e della logistica (Protocollo 20 marzo 2020 – Allegato 14).

 

In particolare, al Protocollo condiviso tra Governo, Confindustria e le OO.SS. si deve ancora far riferimento in merito alle previsioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del lavoro agile, nei termini indicati nel Protocollo stesso.

 

Proprio al fine di facilitare il ricorso al lavoro agile, tra le proroghe delle misure connesse allo stato di emergenza (a sua volta prorogato fino al 31 gennaio 2021), si ricorda che il DL 125/20 del 7 ottobre scorso (Circolare TES/IND 275/20) ha nuovamente previsto la possibilità di ricorrere a tale modalità di lavoro da parte delle imprese senza necessità di accordi individuali e con procedure di comunicazione semplificate.

 

 

Limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche da e per l’estero

 

Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell’Unione europea, si invita a consultare periodicamente la Piattaforma Re-Open della Commissione europea.

 

Per le regole emanate dall’Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:

  • Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori
  • Ministero degli Esteri - Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia

 

I Paesi per i quali sussistono limitazioni sono riportati negli elenchi E ed F dell’Allegato 20 del DPCM.

 

Per i Paesi riportati negli altri elenchi possono comunque sussistere obblighi di dichiarazione o di quarantena all’ingresso in Italia (art. 5 e 6 del DPCM 7 agosto 2020).

 

Entrata in vigore e validità

Le disposizioni del DPCM si applicano dal 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

 

 

 

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