Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19.
Il Decreto Legge (9 novembre 2020 n.149) è stato pubblicato nella G.U. n. 279 del 9 novembre 2020 ed è composto da quattro titoli e da 32 articoli.
Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.
Di seguito le novità più importanti:
Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali
È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Ristori”), con la sostituzione dell’Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 con l’Allegato 1 al decreto in esame.
Per alcuni operatori già beneficiari del contributo (codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi) che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento, rispetto alla quota indicata in allegato.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nell’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande: se le attività prevalenti rientrano nell’Allegato 1, il contributo è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Se le attività prevalenti non rientrano nell’Allegato 1, il contributo è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020(Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; l'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019).
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente Decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (area rossa).
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al Decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1 (Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator), 79.11(Attività delle agenzie di viaggio) e 79.12 (Attività dei tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (area rossa), spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Cancellazione della seconda rata IMU
Non è dovuta la seconda rata dell'IMU (che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (area rossa).
Sospensione dei versamenti tributari
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (area arancione e rossa) nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Decreto, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (area rossa) sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all’articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1.
È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (area rossa).
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Misure in materia di integrazione salariale
Viene prevista la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Inoltre, viene riconosciuto il trattamento di integrazione salariale dia cui all’art.12 del DL n.137/2020 anche per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge.
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (area rossa) nelle quali è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori dipendenti , nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, possono richiedere un congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, al posto della retribuzione.
La fruizione del beneficio è corrisposta alternativamente ad entrambe i genitori.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Bonus baby-sitting
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità (zona rossa) viene previsto un bonus baby sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
La fruizione del beneficio è corrisposta alternativamente ad entrambe i genitori.
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021, 100 dei quali possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinati anche agli studenti.
Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Sono rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all’elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del Paese destinatarie delle varie misure di contenimento.
Seguiranno aggiornamenti.
Il testo della G.U. è disponibile al seguente link: LINK