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News - 13/11/2020

Lavoro/Previdenza: Messaggio Inps n. 4254/2020

Indicazioni operative per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione. Articolo 3. DL n. 104/2020.

 

Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione del suddetto esonero contributivo nella quale veniva evidenziato che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework.)

 

Il 10 novembre 2020 l’esonero contributivo è stato approvato come aiuto di stato con decisione C (2020) 7926 final.

 

L’Inps con il messaggio n. 4254/2020 ha fornito le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

 

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inviare, attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Istituto, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, con validità fino al mese di dicembre 2020, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, ovvero la “retribuzione persa”;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla “retribuzione persa”;
  • l’importo dell’esonero.

 

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

 

Inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

 

Nel messaggio qui in esame viene ulteriormente chiarito (cfr p. 6, Circ. Inps n. 105/2020) che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale salvo che nel caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva.

 

Infine, le aziende, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di , , nell’elemento il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”, e nell’elemento , indicheranno il relativo importo.

 

I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

 

Si rinvia per gli approfondimenti al messaggio allegato.

 

All.to

 

Allegati
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