La norma (decreto legge n. 137/2020, all’articolo 12, c. 5) riporta il riferimento ad un periodo di prima applicazione, che, se fosse operativo, confermerebbe la scadenza delle domande al 30 novembre anziché al mese successivo rispetto all’inizio del periodo di sospensione (ossia il 31 dicembre).
La norma effettivamente non è chiara, così come il riferimento ad un periodo di prima applicazione, che ormai, rispetto a quel decreto-legge, dovrebbe ritenersi spirato.
Confindustria ha condiviso la questione con l’Inps e la posizione dell’Istituto è in linea con quella di Confindustria nel ritenere inoperante tale previsione normativa e nel confermare l’unica scadenza del 31 dicembre 2020 per le domande relative a periodi di sospensione successivi al 16 novembre 2020.
In questo senso, l’Inps ha inviato al Ministero del lavoro una bozza di circolare che, nel commentare il DL n. 137/2020, non richiama assolutamente il periodo di prima applicazione, confermando dunque questa impostazione.
Ci riserviamo ulteriori comunicazioni non appena la posizione verrà formalizzata dall’Inps.